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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16976/2020 del 13/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imposta la vicenda sull'accertamento relativo al periodo 2004-2007 per omessa presentazione del Modello Unico e omesso versamento di IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva definito la posizione con adesione ex art.5‑bis d.lgs.218/1997; in sede di autotutela chiese sospensione e annullamento dell'atto sostenendo che il mancato versamento era dovuto all'appropriazione da parte del commercialista cui aveva affidato le somme (procedimento penale in corso) e che aveva firmato l'istanza di adesione in bianco su consiglio del nuovo consulente. L'Ufficio rigettò istanze di sospensione (legge n.423/1995) e di annullamento in autotutela dell'atto definito con adesione; la CTR confermò i rigetti. Il ricorrente proponeva cassazione per omesso esame della legge di favore e per motivazione insufficiente circa il diniego di autotutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato il "fatto" decisivo richiesto dall'art.360 c.1 n.5 c.p.c. e, comunque, non abbia fornito la prova richiesta dalla legge n.423/1995 (la dazione al professionista delle somme necessarie al versamento), così che la CTR ha correttamente respinto la sospensione. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia in realtà tentato di rimettere in discussione la fondatezza dell'accertamento definito con adesione; ciò è precluso dall'art.2 d.lgs.218/1997 e l'autotutela non può essere usata per rinnovare un sindacato di merito volto alla tutela di interessi individuali. Lamenta inoltre la violazione del principio di autosufficienza: il ricorso non conteneva fatti/documenti specifici a supporto delle doglianze. Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese (Agenzia non costituita) e applicazione del doppio contributo ai sensi dell'art.13 co.1‑quater d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 423 del 1995

    Prevede la sospensione della riscossione delle sanzioni quando la violazione tributaria sia conseguenza del comportamento penalmente rilevante di professionisti; la Corte richiede la prova, in giudizio tributario, della dazione al professionista delle somme necessarie al versamento, altrimenti la sospensione non opera.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 5‑bis

    Disciplina la definizione degli accertamenti con adesione; consente la definizione concordata dell'importo dovuto e rileva nella vicenda quale titolo dell'accordo che è stato successivamente impugnato dal contribuente.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 2

    Stabilisce il principio di intangibilità dell'atto di accertamento definito con adesione: una volta definito l'accertamento mediante adesione non è impugnabile né integrabile, salvo ipotesi tassative; ciò limita l'esercizio dell'autotutela e impedisce al contribuente di riaprire la controversia di merito.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Nella cassazione i motivi devono essere adeguatamente inquadrati: l'omesso esame di un 'fatto' decisivo va indicato con specificità (n.5); molte doglianze che si riducono a rivalutazioni di fatto o a mera censura della motivazione sono inammissibili (n.3).

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Richiamato dalla giurisprudenza per evitare disparità di trattamento nell'applicazione della legge n.423/1995; contribuisce all'interpretazione secondo cui le condizioni oggettive della sospensione possono essere fatte valere anche in sede di giudizio tributario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1‑quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato (c.d. "doppio contributo") in caso di inammissibilità del ricorso, condizione ritenuta ricorrente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione delle sanzioni ex legge n.423/1995 occorre provare, anche in sede tributaria, di aver materialmente fornito al professionista le somme necessarie al versamento; senza tale prova la sospensione viene respinta.
  • Un accertamento definito con adesione ai sensi del d.lgs. 218/1997 è, di norma, intangibile: l'autotutela non può essere usata per riproporre in via amministrativa censure che implichino una revisione della fondatezza dell'accertamento, salvo casi tassativi di illegittimità di rilevanza generale.
  • In Cassazione i motivi devono indicare fatti decisivi in senso storico/naturalistico con specificità; le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze di fatto sono inammissibili.
  • Nel procedimento tributario è essenziale il principio di autosufficienza del ricorso: le circostanze di fatto decisive (es. documenti che attestano la dazione al professionista) devono essere indicate e, se possibile, documentate già in primo grado e riproposte con precisione nei gradi successivi.
  • Se si denuncia appropriazione o condotta penalmente rilevante da parte del professionista, occorre allegare e, quando possibile, produrre elementi probatori concreti (denuncia-querela, atti del procedimento penale, quietanze o bonifici) per poter incidere sulla sorte delle sanzioni in sede tributaria.
  • Non è efficace, ai fini dell'annullamento in autotutela o del sindacato giudiziario, una generica affermazione di errore di calcolo o di firma 'in bianco' se non accompagnata da prova documentale dettagliata; altrimenti il rimedio giudiziario è destinato all'inammissibilità.

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