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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17003/2020 del 13/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il rifiuto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del rimborso richiesto dalla Fondazione per l'eccedenza d'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata IRPEG prevista dall'art. 6 del d.P.R. 29/9/1973, n. 601 per il periodo d'imposta 1/10/1993-30/9/1994. L'Agenzia deduceva che il rimborso era stato rifiutato tramite la procedura di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e contestava che, per effetto della decadenza dei termini di accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973), fosse comunque preclusa la possibilità di contestare il credito; inoltre richiamava principi del diritto comunitario e sentenze esterne a giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia solo in relazione al terzo motivo, ritenendo che la CTR ha violato il principio (consolidato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui l'Amministrazione può contestare il credito dichiarato dal contribuente anche dopo la scadenza dei termini per l'esercizio del potere di accertamento (principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum"). Perciò la sentenza della Commissione tributaria regionale è cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla stessa CTR in diversa composizione per un nuovo esame di merito finalizzato a verificare se, per l'anno 1993-94, la Fondazione avesse i requisiti per godere dell'agevolazione e, conseguentemente, del rimborso. I primi e secondi motivi del ricorso della Agenzia sono dichiarati inammissibili in quanto fondati su fatti (l'uso della procedura ex art. 36-bis) che la CTR aveva accertato e su cui si era formato giudicato interno; il quarto motivo è assorbito; il quinto è rigettato (la Corte conferma che giudicati relativi ad annualità diverse non vincolano automaticamente su altre annualità e che l'onere della prova sulla natura non commerciale è a carico della Fondazione). Il ricorso è quindi parzialmente accolto e la controversia torna in sede di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6

    aliquota agevolata (ridotta alla metá) dell'IRPEG

    Riferimento alla disposizione che riconosceva un'aliquota agevolata; la spettanza dell'agevolazione per le "fondazioni bancarie" dipende dalla concreta attività svolta nell'anno d'imposta e va provata dall'ente

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma che disciplina la procedura di liquidazione delle dichiarazioni; la Corte ha rilevato che la valutazione sull'applicabilità di tale procedura rileva solo se tale procedimento sia effettivamente stato adottato e provato dall'Amministrazione; nel caso di specie la CTR aveva accertato che la procedura non era stata utilizzata

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Disposizione sui termini di decadenza per l'esercizio dell'accertamento; la Corte ha affermato che la decadenza non impedisce all'Amministrazione di contestare il credito dichiarato dal contribuente (applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum")

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedure tributarie), art. 19, comma 1, lett. g)

    Norma richiamata in tema di impugnabilità degli atti dell'amministrazione; la CTR aveva ritenuto impugnabile l'atto di rifiuto del rimborso

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24, 32 e 53

    Richiamate in relazione a questioni di ammissibilità e di regole procedurali sulle eccezioni e sui motivi aggiunti; la Corte ha valutato la correttezza procedurale delle difese

  • legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28

    Richiamata dalla ricorrente connessa alla procedura di liquidazione e rimborso; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure riferite a tale normativa in connessione con l'art. 36-bis

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 106, 107 e 108

    Invocati dall'Agenzia in ordine alla possibile qualificazione di aiuto di Stato; la questione comunitaria è stata considerata ma assorbita dalla decisione sulla decadenza del potere di accertamento e rinviata al merito

  • cod. civ., art. 2697

    Principio della distribuzione dell'onere della prova: la Fondazione deve provare, per l'anno d'imposta in questione, l'effettivo svolgimento di attività non commerciali per beneficiare dell'agevolazione

  • cod. civ., art. 2909

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore del giudicato esterno; la Corte ha confermato che sentenze relative ad annualità differenti non producono automaticamente efficacia vincolante su altra annualità

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può contestare il credito dichiarato dal contribuente anche dopo la scadenza dei termini per l'esercizio dell'accertamento (principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum"), quindi la decadenza non costituisce automatica preclusione alla regolazione del merito della pretesa tributaria verso il contribuente.
  • Per le "fondazioni bancarie" che reclamano agevolazioni fiscali occorre una valutazione annuale e concreta: la spettanza dell'agevolazione va provata dall'ente per il singolo periodo d'imposta e non dipende da giudicati formatisi su annualità diverse.
  • Non è possibile fondare censure processuali su fatti che la controparte ha definitivamente accertato e non impugnato: i motivi basati su una procedura che la CTR ha ritenuto non utilizzata diventano inammissibili se non sono stati impugnati.
  • Il valore probatorio e vincolante di sentenze concernenti annualità diverse è limitato: il giudicato esterno non vincola automaticamente la valutazione su un diverso periodo d'imposta quando la spettanza dell'agevolazione dipende da fatti variabili nel tempo.
  • In sede processuale tributaria è essenziale provare positivamente l'adozione di atti amministrativi (es. liquidazione ex art. 36-bis): se l'Amministrazione non documenta l'utilizzo di una determinata procedura, tale assunto può diventare elemento decisivo a favore del contribuente.
  • Proceduralmente, questioni e motivi che si fondano su fatti non contestati o su accertamenti di fatto divenuti definitivi sono preclusi in cassazione; viceversa, questioni di diritto (es. effetti della decadenza) restano sindacabili dalla Corte di legittimità.

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