Cassazione Civile, Sentenza n. 16977/2020 del 13/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna n. 9 (05/02/2013) relativa all'anno d'imposta 2005. Il ricorrente contestava il rigetto da parte dell'Ufficio e della CTR: a) della richiesta di sospensione della riscossione delle sanzioni ai sensi della legge n. 423/1995, deducendo che il mancato versamento era dovuto all'appropriazione da parte del commercialista; b) del diniego di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento definito con adesione (art. 5-bis d.lgs. 218/1997), sostenendo di avere firmato l'istanza di adesione in bianco e che la definizione sarebbe fondata su calcoli/documentazione errati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato il "fatto" decisivo richiesto dall'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e, comunque, non abbia fornito la prova della dazione delle somme al professionista, elemento essenziale ai fini dell'applicazione della legge n. 423/1995; pertanto la CTR non ha errato nel rigettare la sospensione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia in realtà chiesto la riconsiderazione del merito dell'accordo di adesione, materia preclusa perché l'accertamento definito con adesione è in linea di principio non impugnabile (art. 2 d.lgs. 218/1997) e l'autotutela amministrativa ha limiti: il sindacato giudiziario sul diniego di autotutela può riguardare solo profili specifici di illegittimità rilevanti per l'interesse pubblico, non la mera contestazione della fondatezza della pretesa tributaria. Nessuna statuizione sulle spese (Agenzia non costituita). Va versato il doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13 c.1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)
art. 360 c.1 n.3 e n.5 c.p.c.
La Corte richiama i criteri di ammissibilità del motivo di cassazione: il n.5 richiede l'indicazione puntuale di un fatto decisivo omesso; numerose doglianze che replicano il merito senza indicare fatti omessi sono inammissibili e possono essere riqualificate secondo il n.3 ma restano comunque soggette a controlli di ammissibilità.
legge n. 423/1995 (art. 1)
art. 1 legge 423/1995, comma 2
La sospensione della riscossione delle sanzioni è ammessa quando l'illecito del professionista abbia determinato l'omesso versamento, ma il contribuente deve fornire prova, anche nel processo tributario, della dazione delle somme al professionista; la norma può essere fatta valere anche in sede di giudizio tributario ma richiede la prova degli elementi essenziali.
d.lgs. 218/1997 (art. 5-bis e art. 2)
art. 5-bis e art. 2 d.lgs. 218/1997
L'accertamento definito con adesione (art. 5-bis) diviene, di regola, definitivo e non impugnabile (art. 2); ne consegue che né il contribuente né l'Ufficio possono rimettere in discussione l'accordo salvo le eccezioni previste, e l'autotutela non può essere usata per aggirare la preclusione.
d.lgs. 472/1997 (art. 6)
Richiamato per coerenza interpretativa: la Corte utilizza l'ulteriore criterio legislativo che limita disparità di trattamento e richiede interpretazioni restrittive sulle esenzioni da sanzioni; usato come riferimento per l'interpretazione della legge 423/1995.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13 comma 1-quater)
art. 13 c.1-quater DPR 115/2002
Prevede il versamento aggiuntivo ("doppio contributo") nelle ipotesi indicate; la Corte accerta che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione delle sanzioni ex legge n. 423/1995 il contribuente deve provare, anche in sede giudiziaria, di aver fornito al professionista le somme necessarie al versamento; la mera allegazione generica non è sufficiente.
- L'accertamento definito con adesione (art. 5-bis d.lgs. 218/1997) è, di regola, definitivo e non impugnabile; l'autotutela amministrativa non può essere usata per rimettere in discussione il merito dell'accordo salvo specifiche ipotesi di illegittimità di rilevanza generale previste dalla legge.
- In sede di cassazione i motivi devono indicare fatti specifici e omessi (art. 360 c.1 n.5 c.p.c.); la riproposizione del merito o l'assenza di documentazione concreta rende i motivi inammissibili.
- Quando si chiede l'annullamento in autotutela di un atto impositivo ormai definitivo, il contribuente deve prospettare ragioni di interesse pubblico o profili di illegittimità tali da giustificare l'esercizio discrezionale dell'autotutela, non semplici contestazioni della fondatezza della pretesa.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione nel giudizio può comportare limitazioni sulle spese processuali, ma non impedisce l'applicazione degli oneri procedurali come il versamento del contributo unificato previsto dalla normativa.
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