Cassazione Civile, Sentenza n. 16978/2020 del 13/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto da parte dell'Ufficio delle istanze di sospensione delle sanzioni ai sensi della legge n.423/1995 e di annullamento in autotutela dell'atto di definizione con adesione (art. 5-bis d.lgs. 218/1997). Sosteneva che il mancato versamento dei tributi era dipeso dall'appropriazione da parte del commercialista delle somme destinate al pagamento e che aveva sottoscritto l'istanza di adesione "in bianco" su consiglio del consulente, ignorando le conseguenze
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato un "fatto" decisivo omesso nella motivazione della CTR né fornito la prova richiesta dalla legge n.423/1995 della dazione delle somme al professionista; dunque la richiesta di sospensione delle sanzioni non poteva trovare accoglimento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il tentativo di aggirare l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione: l'atto di adesione è in linea di principio non impugnabile e l'annullamento in autotutela è comunque soggetto a limiti di discrezionalità e tutela dell'interesse pubblico alla stabilità degli atti, per cui il contribuente non può ottenere la riconsiderazione dei profili meramente sostanziali della pretesa tributaria. Nulla sulle spese (Agenzia non costituita). La sentenza ha disposto l'applicazione del "doppio contributo" ai sensi dell'art.13 co.1-quater del DPR n.115/2002
Norme richiamate
Legge n. 423/1995
La sospensione cautelare delle sanzioni può essere riconosciuta se la violazione tributaria è conseguenza di condotta penalmente rilevante di professionisti; il contribuente, in sede tributaria, deve però provare di aver fornito al professionista le somme necessarie al versamento, e la mera denuncia o istanza non sostituisce tale prova
D.lgs. n. 218/1997, art. 5-bis (accertamento con adesione)
L'accertamento definito con adesione non è impugnabile e, una volta definito, diviene in linea di massima intoccabile riguardo al quantum; l'annullamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione è circoscritto e non può essere usato dal contribuente per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria
D.lgs. n. 218/1997, art. 2
Richiama il principio di non impugnabilità e l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione, salvo fattispecie espressamente previste dal legislatore
D.lgs. n. 472/1997, art. 6
Utilizzato quale criterio interpretativo per evitare disparità di trattamento nell'applicazione della norma sulla sospensione delle sanzioni (coerenza interpretativa con la legge n.423/1995)
D.L. 83/2012 (riforma delle norme di ammissibilità per Cassazione)
Ha modificato la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione: l'art. 360 c.p.c. n.5 post-riforma richiede l'indicazione specifica di un "fatto" decisivo omesso dalla motivazione del giudice di merito; censure generiche sull'omesso esame sono divenute inammissibili
Art. 360 c.p.c. (commi 1 nn. 3 e 5) - norme processuali in tema di cassazione
Art. 360 n.3: censura per erronea applicazione della legge; art. 360 n.5: censura per omesso esame di un fatto decisivo; dopo la riforma è essenziale indicare specificamente il fatto omesso in senso storico/naturalistico
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 co. 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ("doppio contributo") in determinate ipotesi; la Corte ha rilevato l'operatività di tale presupposto
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione delle sanzioni ex legge n.423/1995 il contribuente deve provare, nel giudizio tributario, di aver effettivamente messo a disposizione del professionista le somme necessarie al versamento; allegazioni generiche non sono sufficienti
- Dopo la riforma del 2012 le doglianze in Cassazione basate su "omesso esame" richiedono l'indicazione specifica di un fatto decisivo omesso; lamentele generiche sulla motivazione sono inammissibili
- L'accertamento definito con adesione (art. 5-bis d.lgs. 218/1997) è fondamentalmente non impugnabile e stabile; l'autotutela dell'Amministrazione e il sindacato giurisdizionale sul diniego di annullamento sono limitati e non servono a rimettere in discussione i profili sostanziali della pretesa tributaria
- Il potere di autotutela amministrativa ha carattere discrezionale e bilancia l'interesse alla corretta esazione con quello alla stabilità degli atti: il contribuente che chiede annullamento in autotutela deve prospettare ragioni di interesse generale, non solo vizi di merito
- In ricorso in Cassazione il principio di autosufficienza e specificità impone che i fatti decisivi siano esposti e documentati già nel ricorso, altrimenti la doglianza rischia di essere dichiarata inammissibile
- Occorre considerare l'onere processuale e i possibili effetti economici (es. "doppio contributo") prima di esperire impugnazioni in Cassazione prive di solide basi fattuali
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