Cassazione Civile, Sentenza n. 16975/2020 del 13/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva respinto: 1) l'istanza di sospensione della riscossione delle sanzioni ai sensi della legge n.423/1995, dedotta in considerazione dell'appropriazione da parte del commercialista delle somme destinate al versamento tributario; 2) l'istanza di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento definito con adesione (art.5-bis d.lgs.218/1997), sul presupposto che la firma in bianco dell'istanza e informazioni errate del consulente avrebbero reso viziata la definizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato né provato il fatto decisivo richiesto dalla legge n.423/1995, ossia la prova della dazione delle somme al professionista; la censura era tra l'altro mal qualificata e non soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti per l'art.360 cod. proc. civ. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché l'accertamento definito con adesione è intangibile (art.2 d.lgs.218/1997) e l'autotutela non può essere usata per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria: il ricorrente non ha prospettato interessi di rilevanza generale che giustificassero l'annullamento. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia; rilevato l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato (c.d. "doppio contributo") ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. unico; comma 2 dell'art. 1
La norma, nella giurisprudenza di legittimità, consente al contribuente di far valere in sede tributaria la sussistenza dell'ipotesi che la mancata o insufficiente corresponsione derivi da condotta penalmente rilevante del professionista; tuttavia per ottenere la sospensione occorre fornire la prova della dazione delle somme al professionista. La normativa non è condizionata rigidamente agli adempimenti procedurali previsti dal testo (istanza di sospensione, denuncia), potendo la situazione essere fatta valere anche in giudizio purché provata.
L'art.5-bis disciplina l'accertamento con adesione mentre l'art.2 stabilisce che l'atto di accertamento definito con adesione è in linea di massima non impugnabile e intangibile; ne consegue che l'autotutela dell'Amministrazione non può essere usata per aggirare l'intangibilità dell'accordo salvo ipotesi tassative (es. comma 4) o ragioni di rilevante interesse generale.
art. 360 comma 1 n.5; art. 360 comma 1 n.3
Le norme disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la riformulazione tramite d.l.83/2012 ha ristretto l'uso dell'art.360 n.5 per omissione di un "fatto" decisivo inteso in senso storico/naturalistico e impone che il fatto mancante sia indicato specificamente; il ricorso fondato su diverso apprezzamento delle risultanze di fatto è inammissibile.
Ha modificato la disciplina dei motivi di cassazione rafforzando l'esigenza di specificità nella denunzia di omesso esame di fatti decisivi (art.360 n.5).
Richiamato in dottrina e giurisprudenza per interpretare coerentemente la legge n.423/1995 evitando disparità di trattamento; contribuisce all'interpretazione delle condizioni per l'esenzione dalle sanzioni.
Prevede l'obbligo, in casi determinati, del versamento aggiuntivo a titolo di contributo unificato (c.d. "doppio contributo") da parte del ricorrente; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione delle sanzioni ai sensi della legge n.423/1995 il contribuente deve provare di aver effettivamente fornito al professionista le somme necessarie al versamento; l'assenza di tale prova rende inammissibile la richiesta.
- La questione della mancata corresponsione per appropriazione del professionista può essere sollevata in sede tributaria, ma la prova dei fatti (pagamenti, comunicazioni, denuncia penale, ecc.) è essenziale e deve essere considerata decisiva.
- L'accertamento definito con adesione (art.5-bis d.lgs.218/1997) è, di regola, intangibile: il contribuente non può usare l'autotutela per rimettere in discussione la fondatezza dell'accordo; l'amministrazione può annullare d'ufficio solo per ragioni di interesse generale e nei casi previsti dalla legge.
- In sede di impugnazione e, a maggior ragione, in cassazione, è fondamentale rispettare il principio di autosufficienza e specificità: i fatti decisivi devono essere indicati e documentati in modo chiaro e lagnanze meramente prospettiche o valutazioni alternative dei fatti sono inammissibili.
- Nel ricorso per cassazione fondato su omissione di esame di fatti (art.360 n.5) bisogna indicare con precisione il fatto storico/naturalistico che il giudice avrebbe omesso di esaminare; altrimenti la censura è inammissibile.
- Prima di impugnare è opportuno raccogliere e allegare tutte le prove documentali (versamenti, mandati, comunicazioni al professionista, copia della denuncia penale) e motivare, in caso di richiesta di autotutela, l'esistenza di un interesse pubblico rilevante se si vuole che il diniego sia sindacabile.
- Bisogna considerare il rischio di oneri processuali aggiuntivi, come l'esborso dell'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002, quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
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