Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31569/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in primo grado e poi in appello, della legittimità di un'associazione di medicina di gruppo nella quale figuravano tre soggetti, uno dei quali pediatra di libera scelta, con conseguente condanna dell'azienda sanitaria alla restituzione di somme trattenute e al pagamento dell'indennità relativa al periodo 1 febbraio 2012 - 31 dicembre 2012. L'azienda sanitaria ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del TAR Campania; con il secondo denuncia violazione degli artt. 1362 e 163 c.c. in relazione all'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, sostenendo che per la valida costituzione dell'associazione di medicina di gruppo fosse necessaria la partecipazione di tre medici generali di assistenza primaria e non potesse computarsi un pediatra di libera scelta tra tali medici.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché dall'atto impugnato e dal ricorso non risulta che l'eccezione di difetto di giurisdizione sia stata reiterata in appello, con conseguente formazione del giudicato implicito sulla questione. Rigetta il secondo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione dell'art. 40, comma 4, lett. e), del d.P.R. n. 270 del 2000, letta alla luce dell'art. 3-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui i pediatri di libera scelta rientrano nell'assistenza primaria e possono concorrere a integrare il numero minimo di tre medici richiesto per la forma associativa. Il ricorso è quindi respinto; la ricorrente è condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti in relazione alla violazione di legge e al vizio motivazionale

  • art. 1362 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della disciplina convenzionale e regolamentare sulla medicina di gruppo

  • art. 163 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. quale parametro interpretativo dedotto nel secondo motivo

  • art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000

    "la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3"

    la Corte lo interpreta nel senso che il requisito numerico può essere integrato anche mediante la partecipazione di un pediatra di libera scelta, se letto in coordinamento con la disciplina generale dell'assistenza primaria

  • art. 3-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992

    "l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali"

    è valorizzato come norma di sistema che include espressamente i pediatri di libera scelta nell'assistenza primaria e consente di computarli ai fini della costituzione dell'associazione di medicina di gruppo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315

    richiamata per il principio relativo alla verifica dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. 1, 18 ottobre 2024, n. 27094

    richiamata a sostegno del principio del giudicato implicito sul difetto di giurisdizione non reiterato in appello

Massime di principio

  • L'eccezione di difetto di giurisdizione, se non riproposta nell'atto di appello dopo essere stata sollevata in primo grado, resta coperta da giudicato implicito e non può essere utilmente dedotta in cassazione.
  • Ai fini della validità della forma associativa della medicina di gruppo, il requisito del numero minimo di medici di assistenza primaria va interpretato alla luce della disciplina generale dell'assistenza primaria, non in modo atomistico o meramente letterale rispetto al solo art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000.
  • I pediatri di libera scelta rientrano nel novero dei soggetti che assicurano l'assistenza primaria e possono quindi concorrere a integrare il numero minimo richiesto per l'associazione di medicina di gruppo.
  • Quando il ricorso è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAgenzia
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.