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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui chiedeva la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta sulla pensione complementare corrispostale dall'INPS, assumendo che non fosse stato applicato il regime fiscale più favorevole previsto per tali prestazioni dal d.lgs. n. 252/2005. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina sul processo tributario e sul rimborso, sostenendo che la domanda originaria fosse inammissibile perché non conteneva una vera e specifica istanza di rimborso, ma solo una richiesta di certificazione/ricalcolo rivolta all'INPS, priva dell'indicazione degli estremi dei versamenti e degli importi delle ritenute e di quanto richiesto in restituzione; quindi non poteva formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina fiscale sulle prestazioni previdenziali complementari, sostenendo che i montanti erano maturati integralmente prima della data rilevante indicata dalla legge e dunque non poteva applicarsi il regime agevolato invocato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'istanza originaria fosse troppo generica e priva degli elementi indispensabili per configurare una domanda di rimborso idonea a generare un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, con decisione nel merito che ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1 e 3, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario sono impugnabili gli atti espressamente previsti, e una domanda generica che non consenta di individuare un vero diniego di rimborso non è idonea a fondare il silenzio-rifiuto impugnabile.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973

    La domanda di rimborso deve essere specifica e completa degli elementi necessari a verificare la fondatezza della pretesa; in difetto non si forma un silenzio-rifiuto utilmente impugnabile.

  • art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005

    La disciplina richiamata dalla contribuente è stata invocata come fonte del regime fiscale agevolato sulle prestazioni previdenziali complementari, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 64, comma 2, L. n. 99/1999

    Norma richiamata nel secondo motivo per contestare l'applicabilità del regime fiscale agevolato ai montanti maturati prima della soppressione della gestione complementare.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per la possibilità di cassazione senza rinvio quando la domanda proposta è improponibile per mancanza di un atto impugnabile.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario la domanda di rimborso deve essere specifica e contenere gli elementi minimi indispensabili per identificare il credito vantato, gli importi trattenuti e la somma richiesta in restituzione; in mancanza, non è idonea a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile.
  • La successiva produzione documentale non sana l'originaria genericità della domanda di rimborso, se la carenza riguarda elementi essenziali che avrebbero dovuto essere presenti sin dall'istanza amministrativa.
  • Quando nel processo tributario manca un atto impugnabile, la controversia non pone un problema di giurisdizione ma di improponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio in cassazione, con possibilità di cassazione senza rinvio.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce alla declaratoria di improponibilità/inammissibilità dell'originaria domanda, il secondo motivo relativo al merito resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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