Cassazione Civile, Ordinanza n. 25227/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di definizione agevolata ex art. 12 L. n. 289/2002 relativo a carichi iscritti a ruolo affidati al concessionario fino al 31 dicembre 2000. Il contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’annullamento del diniego, perché i giudici di merito avevano ritenuto che l’omesso o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non comportasse decadenza dal condono, ma soltanto la perdita del beneficio della rateizzazione e il recupero del residuo. L’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) vizio motivazionale, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una comparsa di costituzione che non risultava effettivamente depositata dal contribuente; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe qualificato come impugnabile una mera comunicazione informativa dell’agente della riscossione, priva di autonoma pretesa tributaria; 3) violazione dell’art. 12 L. n. 289/2002, sostenendo che il condono si perfezionasse solo con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, con conseguente decadenza in caso di omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti i primi due, e ha accolto anche il ricorso incidentale adesivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio, valorizzando la peculiare evoluzione della vicenda e il consolidarsi progressivo della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per dedurre un vizio di motivazione e di ricostruzione dei fatti; la censura è stata assorbita dall’accoglimento del terzo motivo.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per dedurre violazioni di legge in relazione alla qualificazione dell’atto impugnato e alla disciplina del condono; le relative censure sono state assorbite o accolte a seconda del motivo.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’impugnazione di una mera comunicazione informativa priva di autonoma pretesa tributaria.
La Corte lo ha interpretato come disciplina di un condono clemenziale, perfezionabile solo con l’integrale pagamento nei termini delle somme dovute; il mancato o ritardato versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della definizione e determina la decadenza dal beneficio.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a fondamento del principio della ragione più liquida, inteso come criterio processuale che consente di decidere il motivo decisivo per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e celere.
È richiamato in via comparativa per ribadire che anche questa ipotesi integra un condono clemenziale, condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto.
artt. 7, 8, 9, 15 e 16 L. n. 289/2002
Sono richiamati per distinguerli dalle ipotesi di condono clemenziale: per tali fattispecie la disciplina attribuisce un diritto potestativo a definizione straordinaria con regole peculiari.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È menzionato nel confronto tra diverse ipotesi di condono, per evidenziare che nell’art. 9-bis non è necessaria una previa liquidazione in ordine al quantum.
Massime di principio
- Nei condoni di natura clemenziale, quando l’importo dovuto è già determinato dalla legge o dalla dichiarazione del contribuente, la definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; il versamento incompleto o tardivo delle rate impedisce il consolidarsi del beneficio.
- In materia di definizioni agevolate, la buona fede del contribuente non impedisce la decadenza quando la legge subordina espressamente il perfezionamento al pagamento integrale entro i termini stabiliti.
- Quando una questione di legittimità del provvedimento impugnato è logicamente assorbita da un motivo dirimente, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida e decidere sulla censura decisiva senza esaminare preliminarmente tutte le questioni processuali.
- La mancata corresponsione delle rate successive alla prima in un condono clemenziale non comporta una semplice perdita del beneficio della rateizzazione, ma impedisce il perfezionamento della sanatoria e legittima il recupero della pretesa originaria.
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