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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società nei confronti dell'Agenzia delle entrate per ottenere il pagamento di somme riconosciute in precedenza a titolo di rimborso tributario, comprensive di interessi. In primo grado la commissione tributaria aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una parte del rimborso e aveva riconosciuto un ulteriore importo; poi, in sede di ottemperanza, aveva ordinato all'Amministrazione di pagare la somma richiesta a rimborso con gli interessi fino al soddisfo e aveva nominato un commissario ad acta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 37, comma 50, d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006, sostenendo che la norma speciale sui rimborsi tributari esclude la produzione di interessi sugli interessi e che, comunque, la sentenza di ottemperanza avrebbe oltrepassato i limiti del giudicato riconoscendo interessi non spettanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'Agenzia non aveva depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedito a mezzo posta, documento necessario a provare il perfezionamento della notifica e quindi l'instaurazione del contraddittorio. Poiché la parte intimata non si è costituita, non vi era alcuna attività difensiva che potesse supplire a tale mancanza. Non è stata disposta pronuncia sulle spese per difetto di difese dell'intimata. È stato inoltre rilevato che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.

  • art. 1283 c.c.

    invocato dall'Agenzia per sostenere il divieto di anatocismo sugli interessi dovuti sui rimborsi tributari.

  • art. 37, comma 50, d.l. n. 223/2006

    richiamato come norma speciale che escluderebbe la produzione di interessi sugli interessi in materia di rimborsi di tributi.

  • l. n. 248/2006

    legge di conversione del d.l. n. 223/2006 richiamata dalla ricorrente.

  • art. 149 c.p.c.

    la Corte richiama la notificazione a mezzo posta dell'atto introduttivo e la necessità dell'avviso di ricevimento per provarne il perfezionamento.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in relazione alla raccomandata informativa dell'ufficiale giudiziario e alla relativa prova di ricezione.

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire fino all'adunanza, anche senza notifica alle altre parti, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 379 c.p.c.

    termine finale richiamato per il deposito dell'avviso di ricevimento prima dell'udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    termine finale richiamato per il deposito dell'avviso di ricevimento prima dell'adunanza camerale.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la rinnovazione della notificazione come rimedio alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento, nel caso concreto.

  • art. 184-bis c.p.c.

    indicato come possibile base per la rimessione in termini del ricorrente che dimostri di aver chiesto tempestivamente il duplicato dell'avviso non ricevuto.

  • art. 6, comma 1, l. n. 890/1982

    richiamato quale fonte dell'onere di richiedere all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che non si applica l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato costituisce prova necessaria del perfezionamento della notificazione e, quindi, dell'instaurazione del contraddittorio.
  • Se l'avviso di ricevimento non è depositato e la parte intimata non si costituisce, il ricorso è inammissibile; la mancanza non può essere superata con la sola rinnovazione della notificazione.
  • La produzione dell'avviso di ricevimento è consentita fino all'udienza o all'adunanza camerale, ma oltre tale momento il ricorso resta privo della prova dell'avvenuta notifica.
  • La rimessione in termini per il deposito dell'avviso presuppone che il difensore dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso.
  • In sede di legittimità, la questione sostanziale dedotta con il motivo di ricorso non viene esaminata se manca il presupposto processuale della prova del perfezionamento della notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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