Cassazione Civile, Ordinanza n. 15053/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore rifiuti)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società esercente il punto vendita, della nota con cui il gestore del servizio rifiuti, quale soggetto incaricato della gestione TARI per il Comune di Firenze, aveva negato l’esclusione dalla superficie tassabile di alcune aree del complesso commerciale sito in Via Francavilla: superfici produttive di rifiuti speciali da imballaggio, laboratori produttivi di rifiuti speciali e parcheggi gratuiti per la clientela. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, escludendo dal tributo la sola superficie destinata a parcheggio sotterraneo (575 mq). La società gestore del servizio ha proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, che i parcheggi coperti non potevano essere esclusi dalla TARI perché aree frequentate da persone e quindi idonee a produrre rifiuti urbani, e che l’esclusione prevista dal regolamento comunale per i parcheggi scoperti non era estensibile ai parcheggi coperti. La contribuente ha proposto ricorso incidentale articolato in nove motivi, contestando: l’omessa pronuncia sulla legittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; l’illegittimità dell’assimilazione degli imballaggi (in particolare secondari e terziari); la mancanza di criteri quantitativi di assimilazione; l’erronea qualificazione dei rifiuti prodotti dall’attività commerciale; l’omesso esame della documentazione presentata; la mancata corretta qualificazione della fattispecie ai fini della capacità di produrre rifiuti urbani o speciali; la tassazione delle superfici in cui si formano rifiuti speciali; il valore indiziario dei cassonetti comunali; e il rischio di doppia imposizione sulle medesime superfici.
La decisione
La Corte ha qualificato il primo ricorso notificato come ricorso principale e il successivo come ricorso incidentale. Ha accolto il ricorso principale della società gestore del servizio e ha accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale della società contribuente, dichiarando assorbiti gli altri sei motivi. Sul primo profilo, la Corte ha affermato che l’esclusione regolamentare prevista per le sole aree scoperte adibite gratuitamente a parcheggio non è estensibile, automaticamente, ai parcheggi coperti, perché la norma speciale è eccezionale e non consente equiparazione tra aree coperte e scoperte. Tuttavia, ha precisato che i parcheggi coperti possono eventualmente essere esclusi sulla base della clausola generale del regolamento, se il contribuente dimostra la stabile ed esclusiva destinazione del locale e la sua concreta inidoneità a produrre rifiuti. Sul secondo profilo, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello non avesse verificato in concreto la legittimità dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, omettendo di considerare il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, nonché la necessità di accertare la sussistenza di criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, soprattutto con riguardo agli imballaggi secondari e terziari. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato come base normativa della TARI e della tassazione delle superfici idonee a produrre rifiuti urbani
art. 4, comma 1, regolamento comunale TARI
interpretabile come clausola generale di esclusione per locali e aree che non possono produrre rifiuti per natura, uso stabile o obiettiva inutilizzabilità
art. 13, comma 2, lett. j), regolamento comunale TARI
previsione speciale che esclude dal tributo le aree scoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli per clienti e dipendenti
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale per censurare l’estensione analogica di una disciplina eccezionale
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale per censurare l’estensione analogica di una disciplina eccezionale
il secondo ricorso notificato dopo il primo si converte in ricorso incidentale; l’ammissibilità dipende dal termine di quaranta giorni
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di deduzione delle violazioni di legge formulate nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro della censura per nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro della censura per omesso esame di un fatto decisivo
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo incidentalmente rilevante nel processo tributario
art. 184, comma 3, lett. e), d.lgs. 152/2006
richiamato dalla contribuente per la qualificazione dei rifiuti prodotti
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 152/2006
richiamato in relazione ai criteri di assimilazione dei rifiuti
art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. 152/2006
richiamato in relazione ai criteri di assimilazione dei rifiuti
richiamato in tema di imballaggi e gestione dei rifiuti
richiamato in tema di imballaggi e divieti di conferimento nel circuito dei rifiuti urbani
richiamato dalla contribuente anche in relazione al divieto di doppia imposizione
richiamato nei motivi relativi alla valutazione dei fatti e della documentazione allegata
richiamato nei motivi relativi alla valutazione dei fatti e della prova
richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio sull’esclusione dalla TARI
richiamato in tema di presunzioni e qualificazione probatoria dei fatti
art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato per l’esclusione dalla TARI delle superfici che producono rifiuti speciali, previa corretta individuazione e prova
Massime di principio
- Nel processo tributario, il secondo ricorso per cassazione notificato contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale; la sua ammissibilità va verificata in base al termine di quaranta giorni previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dal termine lungo o breve di impugnazione.
- L’esclusione dalla TARI prevista da un regolamento comunale per le sole aree scoperte adibite gratuitamente a parcheggio è norma eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ai parcheggi coperti; per questi ultimi opera solo, se del caso, la clausola generale di esclusione per locali o aree oggettivamente e stabilmente inidonei a produrre rifiuti.
- Chi invoca l’esclusione dalla TARI per un’area o un locale deve dimostrare la stabile ed esclusiva destinazione dell’area e la concreta inidoneità alla produzione di rifiuti; per aree frequentate dal pubblico il giudice può fare applicazione di una presunzione di idoneità alla produzione di rifiuti, superabile solo con prova contraria.
- Nel giudizio tributario il giudice non può limitarsi a recepire in modo acritico il regolamento o l’atto amministrativo di assimilazione dei rifiuti, ma deve verificare in concreto la legittimità dell’assimilazione e, se necessario, disapplicare l’atto illegittimo ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992.
- L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani richiede il rispetto di criteri qualitativi e quantitativi; in particolare, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi terziari e, in mancanza di raccolta differenziata, gli imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio.
- Quando la parte deduce l’esclusione della superficie tassabile perché in essa si formano rifiuti speciali, il giudice deve accertare concretamente quali rifiuti siano prodotti, come siano smaltiti e se la tassazione comporti una indebita duplicazione del prelievo su superfici già gravate dal costo del trattamento speciale.
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