Cassazione Civile, Ordinanza n. 06539/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società sportiva)
La controversia
Una società sportiva dilettantistica costituita in forma di società di capitali aveva impugnato due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015, sostenendo di avere diritto all’esenzione, almeno in misura proporzionale, per gli immobili destinati all’attività sportiva. In primo grado il giudice tributario aveva riconosciuto la debenza dell’imposta solo per la quota riferibile all’attività commerciale non contestata. In appello il Comune aveva sostenuto che una società di capitali non potesse beneficiare dell’esenzione IMU e, inoltre, che la mancata presentazione della dichiarazione prevista dalla disciplina speciale comportasse la decadenza dal beneficio. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme che disciplinano l’esenzione per gli immobili destinati ad attività sportive dilettantistiche, sostenendo l’inapplicabilità del beneficio alle società di capitali; con il secondo si deduceva la violazione della disciplina che impone la dichiarazione per le utilizzazioni miste, assumendo che tale dichiarazione fosse requisito per accedere all’agevolazione e che la sua omissione determinasse la perdita dell’esenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro sono equiparate alle associazioni sportive dilettantistiche e possono beneficiare dell’esenzione IMU/ICI per gli immobili destinati allo svolgimento di attività sportiva non commerciale, salvo che svolgano in concreto attività commerciale lucrativa. Ha inoltre osservato che il regolamento ministeriale richiamato non individua i requisiti soggettivi dell’esenzione, ma disciplina soltanto i criteri di proporzionalità nei casi di utilizzo misto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il Comune non aveva indicato in quale fase del giudizio avesse tempestivamente sollevato la diversa questione prospettata in cassazione e, comunque, non aveva efficacemente censurato l’accertamento della CTR secondo cui l’ente era già a conoscenza della società, sicché l’omessa dichiarazione non aveva impedito i controlli. Il Comune è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione per gli immobili destinati ad attività specifiche comprende, per rinvio nella disciplina IMU, anche gli immobili utilizzati per attività sportive non commerciali; la norma va letta in combinazione con la disciplina sulle società sportive dilettantistiche.
Le disposizioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.
art. 91-bis, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012
Ha introdotto il riferimento allo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali e, nei casi di utilizzo misto, ha disciplinato l’applicazione proporzionale dell’esenzione.
art. 1, comma 719, l. n. 147/2013
Prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione per l’agevolazione, ma la Corte esclude che dalla norma discenda automaticamente una decadenza dall’esenzione in caso di omissione.
d.m. MEF n. 200 del 19 novembre 2012
Non individua i requisiti soggettivi per l’esenzione, ma stabilisce condizioni e modalità applicative per gli enti non commerciali e per il riparto proporzionale nei casi di utilizzo misto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali possono beneficiare delle agevolazioni tributarie previste per le associazioni sportive dilettantistiche quando operino senza fine di lucro e l’attività svolta sia effettivamente non commerciale.
- Ai fini dell’esenzione IMU per immobili destinati ad attività sportive, il criterio decisivo non è la forma giuridica del soggetto ma la natura concreta dell’attività svolta e la sua effettiva non commercialità.
- La disciplina regolamentare prevista per gli immobili con utilizzo misto non introduce nuovi requisiti soggettivi per accedere al beneficio, ma serve a determinare la quota esente in proporzione all’uso non commerciale.
- L’omessa dichiarazione prevista dalla normativa sull’esenzione non comporta automaticamente decadenza dal beneficio, se la disciplina non la prevede espressamente e se l’ente impositore era comunque in condizione di conoscere il presupposto agevolativo e di svolgere i controlli.
- In sede di legittimità, una censura che introduca una questione non chiaramente dedotta nei gradi di merito è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e come l’abbia tempestivamente proposta.
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