Cassazione Penale, Sentenza n. 16072/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere dopo la condanna in primo grado per omicidio aggravato da premeditazione e finalità mafiose (sentenza GUP 20/10/2022, pena anni 30). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, lett. b) e c), e 275, comma 1‑bis, c.p.p.: in particolare si lamentava che il Tribunale avrebbe illegittimamente valutato i "gravi indizi" nonostante la condanna di primo grado (vietato dall'art. 275, comma 1‑bis), non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi di affievolimento della pericolosità (dissociazione, percorso di studi, relazione trattamentale del 23/11/2020, cessazione del regime differenziato), che la nuova condanna rientrerebbe nel cumulo già computato dalla Procura generale di Torino (quindi incompatibile con ulteriore detenzione), e che non è stata motivata la mancata sostituzione della misura con gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) Mancanza di interesse a contestare la gravità indiziaria dopo la condanna di primo grado (la rilevanza della gravità indiziaria è assorbita dalla sentenza di condanna); 2) applicabilità della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati associativi/mafiosi e per la personalità dell'imputato (pregresse condanne definitive, ruolo apicale, numerosi precedenti), con il rilievo che il decorso del tempo non produce un effetto automatico di superamento della presunzione; 3) il Tribunale ha valutato e motivato (anche se sinteticamente) gli elementi difensivi e ha ritenuto che quelli favorevoli fossero recessivi rispetto agli indici negativi; 4) non è possibile, in sede cautelare e prima della definitività della condanna, tenere conto di ipotesi esecutive future sul cumulo pene; 5) motivazione sufficiente sulla impossibilità di applicare misure alternative. Esito operativo: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma di rito richiamata relativamente al rimedio esperito (ricorso al Tribunale del riesame); la Corte registra l'iter procedurale (adito ai sensi di art. 309).
art. 274 c.p.p., lett. b) e c)
Richiamata come normativa di riferimento per le misure cautelari: il ricorrente invoca l'applicazione dei limiti e delle garanzie previsti dalla norma, ma la Corte ritiene la richiamata valutazione inquadrata correttamente nel complesso del rito.
Comma che limita la valutazione dei gravi indizi quando sia intervenuta una sentenza di condanna di primo grado: la Corte osserva che tale limite riguarda la discussione sui gravi indizi ma non esclude l'applicabilità della presunzione di pericolosità prevista dal comma 3 quando ricorrono i presupposti (reati contemplati dalla norma).
Previsione della presunzione di pericolosità per particolari fattispecie (es. reati associativi/mafiosi) e per soggetti con profili criminali: la Corte afferma che tale presunzione può operare anche dopo la condanna di primo grado e che il decorso del tempo non la supera automaticamente; è onere dell'imputato fornire elementi concreti che provino l'assenza di pericolo attuale.
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della misura rispetto all'entità del fatto e della sanzione; la Corte osserva che il riferimento alla sanzione riguarda la pena inflitta dal giudice della cognizione (qui 30 anni) e non ipotesi esecutive future.
Richiamato dalla difesa per il principio moderatore del cumulo delle pene: la Corte rileva che non si possono valutare in sede cautelare conseguenze esecutive non ancora definitive (la condanna impugnata non è definitiva).
Men- zionato come elemento richiamato nell'ordinanza genetica: la Corte tiene conto del fatto che il ricorrente era stato sottoposto a regime differenziato, elemento indicativo della gravità e della pericolosità della condotta.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende: la Corte applica tale misura al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando una decisione cautelare non comporta rimessione in libertà: la Corte dispone la trasmissione della decisione all'amministrazione penitenziaria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al pagamento delle spese e alla determinazione di profili di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ritiene non sussistente l'assenza di colpa che giustifichi l'esonero.
art. 416‑bis c.p. (menzione di reati aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.)
Riferimento ai reati di associazione di tipo mafioso come contesto fattuale; la Corte considera i precedenti per reati aggravati come elemento significativo ai fini della pericolosità.
Massime di principio
- La presenza di una condanna di primo grado riduce l'interesse del ricorrente a discutere la sussistenza dei "gravi indizi": il giudice della cassazione o del riesame non reinstrada la valutazione probatoria già compiuta dal giudice della cognizione.
- Per i reati associativi/mafiosi e in presenza di precedenti significativi opera una presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) che non è automaticamente superata dal solo decorso del tempo; l'onere probatorio incombe sull'imputato che intende dimostrare il venir meno del pericolo.
- Elementi positivi della personalità (studio, trattamento rieducativo, periodi di libertà) devono essere specificamente e concretamente valutati e confrontati con elementi negativi: non hanno effetto automatico se risultano recessivi rispetto a indici di pericolosità persistente.
- In sede cautelare non si possono fondare decisioni sulla base di ipotesi esecutive future (es. effetti del cumulo pene o del principio moderatore) fintanto che la condanna non sia definitiva.
- La motivazione della scelta della misura cautelare può essere sintetica se adeguata al caso concreto quando ricorrono elementi chiari e gravi della personalità e della condotta del soggetto; tuttavia il giudice deve comunque confrontare gli elementi difensivi prodotti.
- La richiesta di misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) può essere rigettata se il quadro degli antecedenti, della gravità del reato e della pena inflitta giustifica la conservazione della custodia in carcere; il ricorrente deve proporre elementi concreti che rendano sproporzionata la misura custodiale.
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