Cassazione Civile, Ordinanza n. 20902/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per prestazioni stragiudiziali rese in favore di una società. La società propose opposizione deducendo di non aver conferito l’incarico al professionista ricorrente, ma a una collega del medesimo studio, alla quale aveva anche pagato la notula ricevuta. Il tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e liquidò solo una somma ridotta al professionista. La corte d’appello confermò il rigetto della pretesa principale, ritenendo non provato il conferimento dell’incarico al ricorrente e giudicando non univoci i documenti e le testimonianze invocate. In cassazione il professionista articolò ventidue motivi, lamentando, in sintesi, difetto di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulle prove e sull’onere probatorio, erronea valutazione della documentazione e delle deposizioni, efficacia probatoria della parcella e del parere del consiglio dell’ordine, nonché errata regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi venti motivi fossero in sostanza diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; ha escluso il vizio di motivazione apparente e ha richiamato il limite della "doppia conforme" quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre affermato che, in tema di compensi professionali, spetta al professionista provare il conferimento dell’incarico da parte del cliente, mentre la prestazione eseguita da un altro avvocato dello studio non consente di ritenere automaticamente instaurato il rapporto con il ricorrente. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo al valore del parere di congruità del consiglio dell’ordine, poiché nel giudizio di opposizione esso non ha efficacia vincolante e il giudice può discostarsene con adeguata motivazione. Infine, è stato ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, perché rivolto contro la decisione di primo grado e non contro la statuizione della sentenza impugnata, oltre che perché la parte risultata soccombente in appello era il ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione dell’intimata; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la difesa personale del ricorrente avvocato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come norma di coordinamento temporale applicabile ratione temporis
richiamato in tema di presunzioni semplici e prova del conferimento dell’incarico
la sua violazione è deducibile solo nei limiti in cui il giudice disattenda espressamente la regola legale di valutazione o utilizzi prove non introdotte dalle parti
l’onere della prova della prestazione e del conferimento dell’incarico grava sul professionista che agisce per il compenso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto, ma richiede il confronto tra norma e decisione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rileva per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
esclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede specificità e riferibilità della censura alla decisione impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente il contenuto degli atti e il loro decisivo rilievo processuale
art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato in tema di parere di congruità degli onorari professionali
art. 14, comma 1, lett. d), R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578
richiamato come base normativa del parere di congruità dell’ordine professionale
la parcella corredata di parere conserva efficacia vincolante nel procedimento monitorio, ma non nel giudizio di opposizione
nel giudizio di opposizione il giudice non è vincolato dal parere di congruità
il principio di soccombenza si applica alla parte effettivamente risultata soccombente nel grado di giudizio considerato
richiamato per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni o sopravvenienze
Massime di principio
- Chi agisce per il pagamento del compenso professionale deve provare il conferimento dell’incarico da parte del cliente con elementi univoci e idonei a manifestare la volontà di avvalersi della prestazione; non basta dimostrare che l’attività sia stata svolta o che vi sia stato un rapporto interno tra professionisti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: la violazione di legge va dedotta confrontando la regola astratta con la decisione, mentre il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente la divergenza tra le due decisioni.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola legale, non quando attribuisce diverso peso alle prove ritualmente acquisite.
- La parcella dell’avvocato corredata dal parere di congruità dell’ordine mantiene rilievo nel procedimento monitorio, ma nel giudizio di opposizione il giudice può liberamente discostarsene, purché motivi adeguatamente, restando comunque a carico del professionista la prova delle singole prestazioni e della loro corrispondenza con le voci richieste.
- Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va valutata con riferimento all’esito del singolo grado e al capo di decisione effettivamente impugnato; non può essere censurata in cassazione una statuizione sulle spese di primo grado se non è stata specificamente devoluta in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →