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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20902/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi asseritamente dovuti per prestazioni stragiudiziali rese in favore di una società. La società propose opposizione deducendo di non aver conferito l’incarico al professionista ricorrente, ma a una collega del medesimo studio, alla quale aveva anche pagato la notula ricevuta. Il tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e liquidò solo una somma ridotta al professionista. La corte d’appello confermò il rigetto della pretesa principale, ritenendo non provato il conferimento dell’incarico al ricorrente e giudicando non univoci i documenti e le testimonianze invocate. In cassazione il professionista articolò ventidue motivi, lamentando, in sintesi, difetto di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme sulle prove e sull’onere probatorio, erronea valutazione della documentazione e delle deposizioni, efficacia probatoria della parcella e del parere del consiglio dell’ordine, nonché errata regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi venti motivi fossero in sostanza diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità; ha escluso il vizio di motivazione apparente e ha richiamato il limite della "doppia conforme" quanto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre affermato che, in tema di compensi professionali, spetta al professionista provare il conferimento dell’incarico da parte del cliente, mentre la prestazione eseguita da un altro avvocato dello studio non consente di ritenere automaticamente instaurato il rapporto con il ricorrente. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo relativo al valore del parere di congruità del consiglio dell’ordine, poiché nel giudizio di opposizione esso non ha efficacia vincolante e il giudice può discostarsene con adeguata motivazione. Infine, è stato ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, perché rivolto contro la decisione di primo grado e non contro la statuizione della sentenza impugnata, oltre che perché la parte risultata soccombente in appello era il ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione dell’intimata; disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente avvocato

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come norma di coordinamento temporale applicabile ratione temporis

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e prova del conferimento dell’incarico

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo nei limiti in cui il giudice disattenda espressamente la regola legale di valutazione o utilizzi prove non introdotte dalle parti

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della prestazione e del conferimento dell’incarico grava sul professionista che agisce per il compenso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto, ma richiede il confronto tra norma e decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    rileva per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo vigente consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    esclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiede specificità e riferibilità della censura alla decisione impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare specificamente il contenuto degli atti e il loro decisivo rilievo processuale

  • art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato in tema di parere di congruità degli onorari professionali

  • art. 14, comma 1, lett. d), R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    richiamato come base normativa del parere di congruità dell’ordine professionale

  • art. 636 c.p.c.

    la parcella corredata di parere conserva efficacia vincolante nel procedimento monitorio, ma non nel giudizio di opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione il giudice non è vincolato dal parere di congruità

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza si applica alla parte effettivamente risultata soccombente nel grado di giudizio considerato

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni o sopravvenienze

Massime di principio

  • Chi agisce per il pagamento del compenso professionale deve provare il conferimento dell’incarico da parte del cliente con elementi univoci e idonei a manifestare la volontà di avvalersi della prestazione; non basta dimostrare che l’attività sia stata svolta o che vi sia stato un rapporto interno tra professionisti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: la violazione di legge va dedotta confrontando la regola astratta con la decisione, mentre il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • In presenza di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente la divergenza tra le due decisioni.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola legale, non quando attribuisce diverso peso alle prove ritualmente acquisite.
  • La parcella dell’avvocato corredata dal parere di congruità dell’ordine mantiene rilievo nel procedimento monitorio, ma nel giudizio di opposizione il giudice può liberamente discostarsene, purché motivi adeguatamente, restando comunque a carico del professionista la prova delle singole prestazioni e della loro corrispondenza con le voci richieste.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va valutata con riferimento all’esito del singolo grado e al capo di decisione effettivamente impugnato; non può essere censurata in cassazione una statuizione sulle spese di primo grado se non è stata specificamente devoluta in appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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