Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40230/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento prodromica, che il contribuente assumeva non essergli mai stata notificata validamente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella perché eseguita a persona diversa ed estranea al destinatario e perché mancata la raccomandata informativa. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 139 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982, sostenendo che, nella notificazione diretta della cartella a mezzo posta, non era necessaria alcuna raccomandata informativa. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione della qualità di successore di Equitalia S.p.A., eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità relativa alla legittimazione processuale dell'agente della riscossione, richiamando il subentro ex lege del nuovo ente nei rapporti di Equitalia e la natura di successione senza soluzione di continuità del munus publicum. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo del ricorso: la CTR aveva erroneamente applicato l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e la disciplina della legge n. 890 del 1982, mentre il caso era regolato dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che per la notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo posta non richiede l'invio di una raccomandata informativa. La Corte ha inoltre osservato che l'annotazione dell'ufficiale postale sull'avviso di ricevimento fa prova fino a querela di falso e che, in mancanza di prova contraria, la consegna a soggetto indicato come addetto alla casa non può essere ritenuta invalida. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione per l'esame delle questioni assorbite e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina speciale della notificazione della cartella di pagamento; in caso di notifica diretta a mezzo posta non richiede la raccomandata informativa e si applica in via prevalente rispetto alla disciplina generale.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Non è applicabile alla notificazione diretta della cartella di pagamento; riguarda notificazioni effettuate mediante servizio postale da agenti notificatori diversi e in un diverso ambito.

  • legge n. 890 del 1982

    Non si applica alla notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione a mezzo posta; il procedimento è quello del servizio postale ordinario.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma indebitamente applicata dalla CTR; la Corte esclude che la fattispecie notificatoria della cartella sia regolata da tale disciplina generale.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per qualificare il subentro del nuovo ente pubblico economico nei rapporti del precedente concessionario, senza soluzione di continuità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata in rito nella trattazione del ricorso.

  • art. 79, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010

    Richiamato per escludere l'evento interruttivo del processo nel caso di successione dell'ente della riscossione.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Prevede il subentro a titolo universale del nuovo ente pubblico economico nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia.

  • art. 14 legge n. 890 del 1982

    Esprime la salvezza delle disposizioni speciali dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 rispetto alla notificazione degli atti tributari a mezzo posta.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla Corte costituzionale nel passo riportato per affermare che la semplificazione notificatoria non sacrifica la possibilità effettiva di conoscenza e il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applica la disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e non quella generale della legge n. 890 del 1982 o dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
  • Nella notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo posta non è richiesto l'invio di una successiva raccomandata informativa, salvo che la legge speciale lo preveda espressamente.
  • L'annotazione dell'operatore postale sull'avviso di ricevimento fa prova fino a querela di falso; la mera affermazione che il consegnatario fosse "estraneo" al destinatario non è sufficiente a superarla.
  • Se la cartella viene consegnata a persona indicata come addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, grava su chi contesta la notifica l'onere di provare che il consegnatario non aveva tale qualità né alcun incarico, anche precario, di ricezione.
  • Il subentro ex lege del nuovo ente della riscossione nei rapporti del precedente concessionario costituisce successione senza soluzione di continuità nel munus publicum e non determina, di regola, un evento interruttivo del processo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.