Cassazione Civile, Ordinanza n. 36472/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società aveva impugnato avvisi di accertamento relativi alla tassa sui rifiuti per gli anni dal 2009 al 2015. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello della contribuente: aveva ritenuto esenti le aree interne dello stabilimento, perché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani o assimilati, mentre aveva negato l’esenzione per le aree scoperte esterne, ritenendo non dimostrata la produzione, in via esclusiva o prevalente, di rifiuti speciali. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, soprattutto quanto alle aree esterne; 2) nullità per contraddittorietà della motivazione, perché il giudice avrebbe applicato criteri diversi e incompatibili alle aree interne ed esterne; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rapporto di pertinenzialità delle aree scoperte all’attività produttiva, sulla base di relazione tecnica, fotografie, planimetrie e dichiarazioni rese al Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e distinguibile per le diverse tipologie di aree: per le aree interne aveva valorizzato la loro oggettiva inidoneità a produrre rifiuti urbani o assimilati; per le aree esterne aveva rilevato la mancanza di prova della produzione di rifiuti speciali e l’assenza di impianti tecnici o operazioni idonei a generarli. Ha rigettato anche il terzo motivo perché la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e perché, comunque, il giudice di merito aveva già considerato il fatto storico rilevante, ossia la produzione di rifiuti speciali, ritenendo inidonea la documentazione prodotta a dimostrarla. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di TARSU e TARI, l’esenzione per le superfici produttive di rifiuti speciali ha natura derogatoria e richiede allegazione e prova a carico del contribuente. Spese non regolate per l’intimato rimasto inattivo; è stato altresì posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1
presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti urbani
stabilisce la regola generale della tassazione per chi occupa o detiene immobili nel territorio comunale e fonda una presunzione di produzione di rifiuti urbani.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
superfici ove si producono (di regola) rifiuti speciali tossici o nocivi
prevede una causa di esclusione dalla tassa, di natura derogatoria, limitata alle superfici in cui, per caratteristiche strutturali e destinazione, si producono solo o comunque normalmente rifiuti speciali; i relativi presupposti devono essere allegati e provati dal contribuente.
l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 e ss.
disciplina la TARI; la Corte ne richiama l’omogeneità sostanziale rispetto alla TARSU ai fini dei criteri di esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali.
l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649
in via continuativa e prevalente
ai fini TARI, la non imponibilità delle aree produttive di rifiuti speciali richiede che tale produzione avvenga in modo continuativo e prevalente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso concreto la motivazione fosse apparente.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte afferma che la decisione impugnata esponeva chiaramente le rationes decidendi.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza; non è ravvisata alcuna violazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di legittimità è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
giustifica il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di TARSU e TARI, l’esenzione per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali ha natura derogatoria rispetto alla regola generale di tassazione delle aree occupate o detenute: il contribuente deve allegare e provare i presupposti dell’esclusione.
- L’esclusione dalla tassa riguarda soltanto la parte della superficie che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, produce di regola solo rifiuti speciali; non è sufficiente il mero collegamento funzionale con l’attività produttiva.
- Per le aree scoperte o comunque non direttamente produttive, l’esenzione non discende automaticamente dalla pertinenzialità allo stabilimento, ma richiede la dimostrazione della concreta produzione di rifiuti speciali secondo i criteri della disciplina applicabile.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia concisa o essenziale se le ragioni della decisione sono comunque percepibili.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio: il fatto storico deve essere effettivamente non esaminato e, se considerato, la censura è inammissibile anche se il giudice non ha discusso tutte le prove dedotte dalle parti.
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