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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18797/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso proponeva tre censure: (1) nullità processuale per mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dopo avviso di conclusione indagini (vizi art. 177 ss., 415-bis, 416 e art. 374 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, censurando la credibilità della persona offesa e sostenendo la legittima difesa o, al più, l'eccesso colposo (riferimenti agli artt. 52, 55, 582, 585, 612 c.p.); (3) estinzione del reato per prescrizione, in particolare del reato di porto di arma (art. 4 legge 110/1975) già al momento della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo (nessuna nullità: il secondo avviso di conclusione delle indagini, emesso dopo la riunione dei procedimenti, ha effetto sostitutivo e ha consentito il nuovo decorso dei termini; la precedente richiesta di interrogatorio non era più decisiva) e il secondo motivo (inammissibile, perché proponeva una rivalutazione dei fatti senza allegare travisamento della prova). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: i reati addebitati si sono estinti per prescrizione (la contravvenzione indicata si è estinta il 30/10/2019; i delitti indicati si sono estinti rispettivamente il 30/04/2022 e il 06/05/2022), per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Il ricorso è tuttavia rigettato agli effetti civili: l'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    L'avviso di conclusione delle indagini, se successivamente rinnovato dopo la riunione dei procedimenti, produce effetti autonomi e sostituisce il precedente, determinando un nuovo termine entro cui l'indagato può esercitare le facoltà difensive (incluso il chiedere l'interrogatorio).

  • art. 416 c.p.p.

    La sanzione della nullità per violazione del diritto di difesa non scatta automaticamente se l'omissione non ha pregiudicato concretamente la possibilità di difesa; nel caso la mancata audizione non ha determinato nullità perché il secondo avviso ha sostituito il primo.

  • art. 374 c.p.p.

    Regola l'interrogatorio dell'imputato in sede di conclusione indagini: la richiesta di interrogatorio antecedente un successivo avviso non vincola se tale avviso successivo ha effetto sostitutivo e amplia il compendio indiziario.

  • artt. 52 e 55 c.p.

    Richiamati in relazione alla legittima difesa e alla responsabilità, sono stati analizzati ma il giudice di merito ha motivato l'apprezzamento della prova ritenendo non applicabile la giustificazione invocata.

  • artt. 582, 585, 612 c.p.

    Norme sostanziali relative alle lesioni, all'aggravamento e alle minacce; la Corte ha ritenuto che le contestazioni di travisamento della prova fossero in realtà una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa e quindi inammissibili in cassazione senza specifico travisamento.

  • art. 4 legge 110/1975

    Norma relativa al porto di armi/oggetti atti ad offendere: il vizio collegato alla prescrizione del reato di porto è stato ritenuto fondato, determinando l'estinzione del reato.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Richiamati in rapporto alla decorrenza e all'interruzione della prescrizione: la Corte ha calcolato le scadenze dei termini di prescrizione tenendo conto delle interruzioni risultanti negli atti.

  • art. 173 d. att. c.p.p.

    Limiti formali dell'impugnazione: la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti dall'art. 173, comma 1, del decreto attuativo del codice di procedura penale.

Massime di principio

  • La notificazione di un nuovo avviso di conclusione delle indagini dopo la riunione di procedimenti produce effetti autonomi e sostituisce il precedente avviso: le facoltà difensive vanno esercitate rispetto al nuovo avviso.
  • La mancata esecuzione dell'interrogatorio richiesto non determina automaticamente una nullità processuale: va dimostrato il pregiudizio concreto del diritto di difesa.
  • In Cassazione non è ammessa una semplice riconsiderazione della valutazione della credibilità delle prove: il ricorso deve spiegare il travisamento della prova o la carenza logico-giuridica della motivazione.
  • La prescrizione può intervenire e determinare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali anche dopo la sentenza di primo grado: è essenziale calcolare termini, interruzioni e sospensioni tempestivamente e sollevare eccezioni quando utile.
  • Anche se i reati si estinguono per prescrizione, le questioni civili possono rimanere operative: la sentenza può rigettare il ricorso agli effetti civili e condannare l'imputato al risarcimento o al rimborso delle spese della parte civile.

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