Cassazione Penale, Sentenza n. 18797/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso proponeva tre censure: (1) nullità processuale per mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dopo avviso di conclusione indagini (vizi art. 177 ss., 415-bis, 416 e art. 374 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, censurando la credibilità della persona offesa e sostenendo la legittima difesa o, al più, l'eccesso colposo (riferimenti agli artt. 52, 55, 582, 585, 612 c.p.); (3) estinzione del reato per prescrizione, in particolare del reato di porto di arma (art. 4 legge 110/1975) già al momento della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo motivo (nessuna nullità: il secondo avviso di conclusione delle indagini, emesso dopo la riunione dei procedimenti, ha effetto sostitutivo e ha consentito il nuovo decorso dei termini; la precedente richiesta di interrogatorio non era più decisiva) e il secondo motivo (inammissibile, perché proponeva una rivalutazione dei fatti senza allegare travisamento della prova). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: i reati addebitati si sono estinti per prescrizione (la contravvenzione indicata si è estinta il 30/10/2019; i delitti indicati si sono estinti rispettivamente il 30/04/2022 e il 06/05/2022), per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Il ricorso è tuttavia rigettato agli effetti civili: l'imputato è condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
L'avviso di conclusione delle indagini, se successivamente rinnovato dopo la riunione dei procedimenti, produce effetti autonomi e sostituisce il precedente, determinando un nuovo termine entro cui l'indagato può esercitare le facoltà difensive (incluso il chiedere l'interrogatorio).
La sanzione della nullità per violazione del diritto di difesa non scatta automaticamente se l'omissione non ha pregiudicato concretamente la possibilità di difesa; nel caso la mancata audizione non ha determinato nullità perché il secondo avviso ha sostituito il primo.
Regola l'interrogatorio dell'imputato in sede di conclusione indagini: la richiesta di interrogatorio antecedente un successivo avviso non vincola se tale avviso successivo ha effetto sostitutivo e amplia il compendio indiziario.
Richiamati in relazione alla legittima difesa e alla responsabilità, sono stati analizzati ma il giudice di merito ha motivato l'apprezzamento della prova ritenendo non applicabile la giustificazione invocata.
Norme sostanziali relative alle lesioni, all'aggravamento e alle minacce; la Corte ha ritenuto che le contestazioni di travisamento della prova fossero in realtà una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa e quindi inammissibili in cassazione senza specifico travisamento.
Norma relativa al porto di armi/oggetti atti ad offendere: il vizio collegato alla prescrizione del reato di porto è stato ritenuto fondato, determinando l'estinzione del reato.
Richiamati in rapporto alla decorrenza e all'interruzione della prescrizione: la Corte ha calcolato le scadenze dei termini di prescrizione tenendo conto delle interruzioni risultanti negli atti.
Limiti formali dell'impugnazione: la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti dall'art. 173, comma 1, del decreto attuativo del codice di procedura penale.
Massime di principio
- La notificazione di un nuovo avviso di conclusione delle indagini dopo la riunione di procedimenti produce effetti autonomi e sostituisce il precedente avviso: le facoltà difensive vanno esercitate rispetto al nuovo avviso.
- La mancata esecuzione dell'interrogatorio richiesto non determina automaticamente una nullità processuale: va dimostrato il pregiudizio concreto del diritto di difesa.
- In Cassazione non è ammessa una semplice riconsiderazione della valutazione della credibilità delle prove: il ricorso deve spiegare il travisamento della prova o la carenza logico-giuridica della motivazione.
- La prescrizione può intervenire e determinare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali anche dopo la sentenza di primo grado: è essenziale calcolare termini, interruzioni e sospensioni tempestivamente e sollevare eccezioni quando utile.
- Anche se i reati si estinguono per prescrizione, le questioni civili possono rimanere operative: la sentenza può rigettare il ricorso agli effetti civili e condannare l'imputato al risarcimento o al rimborso delle spese della parte civile.
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