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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18502/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava, per violazione dell'art. 189 c.p.p. e con doglianze sul vizio di motivazione, l'affidabilità del riconoscimento fotografico operato mediante confronto tra fotogrammi estratti dalle telecamere dell'apparecchio bancomat e la foto tratta dal permesso di soggiorno dell'imputata (foto non acquisita al fascicolo). Si sosteneva che le immagini fossero di scarsa qualità e che la modalità di comparazione fosse atipica e inidonea a fondare una condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo presupponesse fatti non ritualmante introdotti (la qualità delle immagini) e fosse aspecifico, non confrontandosi con circostanze che i giudici di merito avevano già valutato (fra cui l'esame personale delle immagini in Tribunale e in appello e il fatto che il bancomat era stato restituito al proprietario dall'imputata due giorni dopo, circostanza ritenuta sospetta). La Corte ha inoltre richiamato giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di condizioni di procedibilità e querela. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, quantificata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato l'art. 189 c.p.p. riferendosi alla disciplina del riconoscimento (modalità probatorie di identificazione). La Corte ha valutato che la censura relativa alla comparazione fotografica era aspecifica e non sufficiente a dimostrare la violazione delle cautele prescritte da giurisprudenza sulla materia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, valutando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità come non configurata.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12, comma 2

    Richiamato tramite la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema delle condizioni di procedibilità per reati procedibili a querela; la Corte ha osservato che la persona offesa aveva comunque esercitato la querela nel caso concreto, rendendo irrilevante l'avviso previsto dall'art. 12 comma 2 nel procedimento di cassazione.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016

    Riferimento formale per l'applicazione della motivazione semplificata: la Corte ha ritenuto applicabili i principi che consentono motivazione sintetica quando si tratta di principi già consolidati.

  • Sez. U., n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui, nei giudizi pendenti in Cassazione e con riferimento ai reati procedibili a querela, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dar l'avviso alla persona offesa previsto dall'art. 12 comma 2 del d.lgs. 36/2018; il principio è stato ritenuto pertinente alla fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro il riconoscimento fotografico devono essere specifiche: non basta affermare genericamente che le immagini sono "di scarsa qualità" se tale circostanza non è stata ritualmente introdotta e documentata nel procedimento.
  • La Corte di legittimità valuta anche la coerenza delle censure con le risultanze di merito: se i giudici di merito attestano di aver visionato personalmente le immagini e sussistono fatti contestuali (es. comportamento dell'imputato come la restituzione dell'oggetto sottratto), le censure isolate sul mezzo di prova possono essere ritenute inammissibili o infondate.
  • Quando si contesta un mezzo di prova atipico (es. comparazione di fotogrammi), è utile indicare con precisione quale regola procedurale o garanzia sarebbe stata violata e fornire elementi probatori contrari e non solo argomentazioni generiche.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.; pertanto l'avvio di ricorsi in Cassazione richiede una valutazione preventiva della fondatezza e della specificità dei motivi.
  • La giurisprudenza consolidata (anche delle Sezioni Unite) su temi procedurali può influenzare l'ammissibilità del ricorso: i principi già affermati rendono più difficile ottenere l'accoglimento se il motivo non introduce novità rilevante.
  • In difesa, è strategico documentare e inserire in atti di merito qualsiasi elemento tecnico (es. perizia sulla qualità delle immagini) utile a sostenere la censura, perché censure introdotte per la prima volta in Cassazione rischiano di essere dichiarate inammissibili.

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