Cassazione Penale, Sentenza n. 18498/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza confermata dalla Corte d'appello che lo aveva condannato per furto consumato di un paio di occhiali (fatto del 25/11/2016), denunciando violazione di legge (art. 62, n. 4 c.p.) per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di "speciale tenuità". In via subordinata la difesa ha dedotto la mancata proposizione della querela da parte della persona offesa e ha chiesto l'annullamento per difetto della condizione di procedibilità o, in subordine, il rinvio del processo dopo i termini previsti dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 per consentire l'eventuale esercizio della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna alle spese processuali e all'applicazione di una sanzione pecuniaria. Sulla questione dell'attenuante per danno di speciale tenuità la Corte ha ritenuto motivata e non illogica la valutazione della Corte territoriale: il bene sottratto era un paio di occhiali di marca valutati 150,00 euro, importo non ritenuto di valore economico "pressoché irrisorio" secondo la giurisprudenza citata. Quanto alla mancata querela, la Corte ha richiamato precedenti di legittimità secondo cui, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'introduzione della procedibilità a querela (per effetto del d.lgs. n.150/2022) non incide sull'inammissibilità del ricorso già presentato e non impone di attendere eventuale esercizio della querela; pertanto la doglianza è inammissibile.
Norme richiamate
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente deduceva violazione per mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità
Richiamato come criterio generale che limita la punibilità per offese particolarmente tenui al bene giuridico, impone un'interpretazione cauta e individualizzata dell'attenuante del danno di speciale tenuità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 85 (richiamato dalla difesa)
Ha introdotto la procedibilità a querela per alcuni reati; la Corte ha ritenuto che, nei giudizi pendenti in Cassazione, tale novità non surroga l'inammissibilità del ricorso già proposto
Norma richiamata per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
Giurisprudenza richiamata che specifica come l'attenuante del danno di speciale tenuità richieda che il pregiudizio sia lievissimo e valutabile non solo sul valore del bene ma anche sugli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa
Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402
Precedente richiamato dal ricorrente secondo cui l'accertamento dell'attenuante richiede un giudizio complesso e pluralistico sui parametri della fattispecie concreta
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176
Giurisprudenza della Corte che afferma che l'introduzione della procedibilità a querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione
Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155
Richiamata in senso conforme riguardo all'inammissibilità del ricorso e alla non necessità di attendere l'esercizio della querela nei giudizi di legittimità pendenti
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Rv. 273551
Decisione delle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi pendenti in Cassazione, l'inammissibilità del ricorso esclude la necessità di dare avviso alla persona offesa ai fini dell'eventuale querela
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2017
Richiamata con riferimento all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alle conseguenze processuali
Massime di principio
- L'attenuante del danno di speciale tenuità non si determina esclusivamente dal valore monetario del bene sottratto: occorre una valutazione complessiva degli effetti subiti dalla persona offesa; beni di valore intorno a 150 euro, soprattutto se di marca, sono frequentemente ritenuti non "pressoché irrisori" e quindi non idonei a giustificare l'attenuante
- Nei ricorsi in sede di legittimità pendenti, l'introduzione, nel frattempo, di una condizione di procedibilità (es. procedibilità a querela) non prevale sull'inammissibilità del ricorso stesso; non è pertanto sempre necessario attendere o sollecitare l'esercizio della querela per la decisione di cassazione
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità è utile fornire al giudice elementi probatori e argomentativi che evidenzino non solo il basso valore economico del bene ma anche l'assenza di effetti pregiudizievoli rilevanti per la persona offesa (immediata restituzione, risarcimento, nessun danno operativo o d'immagine, comportamento riparatorio, assenza di recidiva significativa)
- In Cassazione l'insufficiente o contraddittoria motivazione del ricorso rispetto ai principi giurisprudenziali consolidati può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese: per questo è importante articolare motivi specifici e confrontarsi con la giurisprudenza recente
- Quando si eccepisce la mancata condizione di procedibilità sopravvenuta, valutare tempestivamente la strategia difensiva: ove il ricorso sia già pendente, l'insorgenza della nuova condizione non garantisce automaticamente il rinvio o l'annullamento del giudicato di merito
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