Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18508/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (07/06/2022) che aveva confermato, salvo l'applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p., la condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. per avere, il 4/8/2016 a Tortona, investito con la propria autovettura l'anziana Bruna Giacomazzi sulle strisce pedonali cagionandole lesioni gravi. Il ricorso articolava quattro motivi principali: (i) mancata consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro e presunta incompatibilità tra rilievi e versione della teste oculare; (ii) contraddittorietà/illogicità nella valutazione della testimonianza di Giulia Ippolito rispetto ai rilievi; (iii) errata attribuzione di valore confessorio a mere ipotesi dichiarate dall'imputato (distrazione per cercare un bancomat); (iv) esclusione di una causa sopravvenuta esimente per comportamento imprevedibile della vittima. In aggiunta, la difesa ha sollevato che la successiva riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150) ha trasformato il reato in procedibile a querela e che, non essendo stata proposta querela, la nuova disciplina più favorevole avrebbe dovuto trovare applicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha ritenuto che i primi quattro motivi non superassero il vaglio di ammissibilità perché tendevano a una riedizione del merito e non confutavano specificamente il percorso logico-giuridico dei giudici di merito. Ha confermato la valutazione dei fatti fatta in appello (attendibilità della teste oculare e compatibilità tra deposizioni e rilievi), ha escluso che la condotta della vittima fosse un "fatto imprevedibile" tale da escludere la responsabilità del conducente e ha ritenuto che l'ipotesi di distrazione dell'imputato implicasse la possibilità di avvistare la pedone. Quanto alla questione della procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022, la Corte ha stabilito che la modifica normativa favorevole non può rilevare perché il ricorso è inammissibile: un ricorso inammissibile non determina un procedimento "pendente" sul quale la nuova procedibilità possa operare; di conseguenza la sentenza impugnata è confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Reato contestato (lesioni personali stradali gravi); la riforma operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 ha reso il reato procedibile a querela di parte salvo le ipotesi aggravate; nel caso concreto la persona offesa non ha sporto querela ma la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela non possa rilevare in presenza di un ricorso inammissibile.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante applicata in sede di appello dall'autorità giudicante per ridurre la pena dell'imputato.

  • art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità

    Obbligo del conducente di dare la precedenza e di adottare comportamenti di attenzione e rallentamento in prossimità degli attraversamenti pedonali; principio utilizzato per escludere l'attenuante in favore del conducente.

  • art. 41 cod. pen.

    Norma sulla causalità e sulle cause sopravvenute: la condotta della vittima può escludere o attenuare la responsabilità del conducente solo se si tratta di una causa eccezionale, imprevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento; nel caso concreto la condotta della pedone non è stata ritenuta tale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Ha introdotto, tra l'altro, la procedibilità a querela per l'art. 590-bis; tuttavia la Corte ha precisato che la novità favorevole non può operare quando il ricorso in Cassazione è inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione sul quale applicare la nuova procedibilità.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: non attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere autonomo di valutazione rispetto alle norme che regolano l'epilogo del processo; l'applicazione della legge più favorevole presuppone la proposizione di una valida impugnazione.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022

    Disciplina transitoria citata: ha previsto una 'restituzione' del termine per querelare decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma, ma la Corte ha ritenuto che ciò non incida sull'effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 124, comma 1 cod. pen.

    Principio secondo cui la legge può disporre termini diversi per effetti retroattivi o per far decorrere termini da data diversa; citato per spiegare la scelta del legislatore nella disciplina transitoria, ma non idoneo a mutare l'effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di sentenza che accerta responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il versamento di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La sopravvenuta modifica che rende un reato procedibile a querela non può essere invocata per ottenere la riapertura o l'annullamento di una sentenza quando il ricorso per cassazione è inammissibile: l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione sul quale far operare la nuova procedibilità.
  • In materia di sinistri stradali il giudice richiede che la condotta del pedone sia davvero eccezionale, rapida e imprevedibile per escludere la responsabilità del conducente; mere imprudenze o complesse dinamiche di attraversamento non bastano a integrare una causa esclusiva di evento.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio: la parte che impugna deve confrontarsi specificamente e criticamente con il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito, non limitandosi a dedurre contraddizioni o richieste indeterminate di perizia.
  • Per il difensore: se si ritiene necessaria una consulenza tecnica (perizia) per contestare la dinamica di un sinistro, va motivato il carattere indispensabile della prova tecnica rispetto alle prove testimoniali e ai rilievi esistenti; altrimenti la richiesta può essere ritenuta superflua.
  • Quando una norma processuale cambia in senso più favorevole, è essenziale che la parte interessata abbia proposto impugnazioni regolari e ammissibili; in mancanza di impugnazioni valide la nuova norma non garantisce automaticamente la revoca della decisione già pronunciata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.