Cassazione Penale, Sentenza n. 18508/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (07/06/2022) che aveva confermato, salvo l'applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p., la condanna per il reato di cui all'art. 590-bis c.p. per avere, il 4/8/2016 a Tortona, investito con la propria autovettura l'anziana Bruna Giacomazzi sulle strisce pedonali cagionandole lesioni gravi. Il ricorso articolava quattro motivi principali: (i) mancata consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro e presunta incompatibilità tra rilievi e versione della teste oculare; (ii) contraddittorietà/illogicità nella valutazione della testimonianza di Giulia Ippolito rispetto ai rilievi; (iii) errata attribuzione di valore confessorio a mere ipotesi dichiarate dall'imputato (distrazione per cercare un bancomat); (iv) esclusione di una causa sopravvenuta esimente per comportamento imprevedibile della vittima. In aggiunta, la difesa ha sollevato che la successiva riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150) ha trasformato il reato in procedibile a querela e che, non essendo stata proposta querela, la nuova disciplina più favorevole avrebbe dovuto trovare applicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha ritenuto che i primi quattro motivi non superassero il vaglio di ammissibilità perché tendevano a una riedizione del merito e non confutavano specificamente il percorso logico-giuridico dei giudici di merito. Ha confermato la valutazione dei fatti fatta in appello (attendibilità della teste oculare e compatibilità tra deposizioni e rilievi), ha escluso che la condotta della vittima fosse un "fatto imprevedibile" tale da escludere la responsabilità del conducente e ha ritenuto che l'ipotesi di distrazione dell'imputato implicasse la possibilità di avvistare la pedone. Quanto alla questione della procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022, la Corte ha stabilito che la modifica normativa favorevole non può rilevare perché il ricorso è inammissibile: un ricorso inammissibile non determina un procedimento "pendente" sul quale la nuova procedibilità possa operare; di conseguenza la sentenza impugnata è confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Reato contestato (lesioni personali stradali gravi); la riforma operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 ha reso il reato procedibile a querela di parte salvo le ipotesi aggravate; nel caso concreto la persona offesa non ha sporto querela ma la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela non possa rilevare in presenza di un ricorso inammissibile.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante applicata in sede di appello dall'autorità giudicante per ridurre la pena dell'imputato.
art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità
Obbligo del conducente di dare la precedenza e di adottare comportamenti di attenzione e rallentamento in prossimità degli attraversamenti pedonali; principio utilizzato per escludere l'attenuante in favore del conducente.
art. 41 cod. pen.
Norma sulla causalità e sulle cause sopravvenute: la condotta della vittima può escludere o attenuare la responsabilità del conducente solo se si tratta di una causa eccezionale, imprevedibile e da sola sufficiente a produrre l'evento; nel caso concreto la condotta della pedone non è stata ritenuta tale.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Ha introdotto, tra l'altro, la procedibilità a querela per l'art. 590-bis; tuttavia la Corte ha precisato che la novità favorevole non può operare quando il ricorso in Cassazione è inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione sul quale applicare la nuova procedibilità.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale: non attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere autonomo di valutazione rispetto alle norme che regolano l'epilogo del processo; l'applicazione della legge più favorevole presuppone la proposizione di una valida impugnazione.
art. 85 d.lgs. n.150/2022
Disciplina transitoria citata: ha previsto una 'restituzione' del termine per querelare decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma, ma la Corte ha ritenuto che ciò non incida sull'effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 124, comma 1 cod. pen.
Principio secondo cui la legge può disporre termini diversi per effetti retroattivi o per far decorrere termini da data diversa; citato per spiegare la scelta del legislatore nella disciplina transitoria, ma non idoneo a mutare l'effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di sentenza che accerta responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il versamento di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica che rende un reato procedibile a querela non può essere invocata per ottenere la riapertura o l'annullamento di una sentenza quando il ricorso per cassazione è inammissibile: l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione sul quale far operare la nuova procedibilità.
- In materia di sinistri stradali il giudice richiede che la condotta del pedone sia davvero eccezionale, rapida e imprevedibile per escludere la responsabilità del conducente; mere imprudenze o complesse dinamiche di attraversamento non bastano a integrare una causa esclusiva di evento.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito probatorio: la parte che impugna deve confrontarsi specificamente e criticamente con il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito, non limitandosi a dedurre contraddizioni o richieste indeterminate di perizia.
- Per il difensore: se si ritiene necessaria una consulenza tecnica (perizia) per contestare la dinamica di un sinistro, va motivato il carattere indispensabile della prova tecnica rispetto alle prove testimoniali e ai rilievi esistenti; altrimenti la richiesta può essere ritenuta superflua.
- Quando una norma processuale cambia in senso più favorevole, è essenziale che la parte interessata abbia proposto impugnazioni regolari e ammissibili; in mancanza di impugnazioni valide la nuova norma non garantisce automaticamente la revoca della decisione già pronunciata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18498/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18502/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18505/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18506/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18509/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →