Cassazione Penale, Sentenza n. 18506/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per tre motivi principali: 1) nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza d'appello per presunta illegittima elezione di domicilio presso un difensore senza previo tentativo alla residenza e senza assenso formale del difensore (art.161 c.4 e 4-bis c.p.p.); 2) vizio nella valutazione delle prove e nella riqualificazione del reato da ricettazione a furto aggravato (contestando la dimostrazione della partecipazione, della disponibilità dei beni e delle aggravanti contestate); 3) violazione del diritto di difesa (art.6 CEDU e art.521 c.p.p.) per la riqualificazione imprevedibile del fatto e per una separazione disposta dalla Procura che avrebbe precluso benefici come la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure. In particolare, ha ritenuto valida l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore nonostante la mancata firma del verbale, atteso che la mancata sottoscrizione non determina automaticamente invalidità salvo specifiche contestazioni non emerse; ha escluso che fosse possibile in Cassazione una rilettura alternativa del materiale probatorio (ricordando i limiti dell'impugnazione per vizio di valutazione delle prove); ha affermato la legittimità della riqualificazione del reato in quanto gli elementi fondamentali contestati nell'imputazione originaria consentivano all'imputato di difendersi adeguatamente. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., commi 4 e 4-bis
L'elezione di domicilio presso il difensore è efficace anche se il verbale non è stato sottoscritto dall'imputato, salvo che risulti che l'indagato abbia rifiutato di firmare per contestare la divergenza rispetto a quanto dichiarato o per volere revocare l'elezione; inoltre il giudice deve valutare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale quando si deduce assenza per domiciliazione.
artt. 178-179 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla denuncia di nullità della notificazione: il vizio prospettato è risultato meramente assertivo e non provato; pertanto non ha determinato nullità insanabile tale da inficiare il processo.
art. 192 cod. proc. pen.
Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono costituire motivo di cassazione salvo che emergano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e).
art. 533 cod. proc. pen.
Riferito nel contesto della rilevanza probatoria e della valutazione dell'an della responsabilità: la Corte conferma che la rivalutazione probatoria non è consentita in cassazione se non per i limiti di cui all'art.606 c.p.p.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la riqualificazione del fatto non configura automaticamente violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza se l'imputazione originaria conteneva gli elementi fondamentali necessari per consentire la difesa.
art. 6 CEDU
Il diritto a un processo equo è tutelato, ma non risulta violato quando l'imputato è stato posto in condizione di difendersi in relazione agli elementi essenziali del fatto poi ritenuto in sentenza.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita l'esame della Corte di cassazione in materia probatoria: le doglianze sulla valutazione delle prove sono considerate nei termini di cui alle lettere previste, in particolare la lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria nel caso di ricorso inammissibile; applicata nel caso per infliggere al ricorrente gli oneri conseguenti all'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U nn. e Sez. 1, n.33567/2021; Sez.5 n.36157/2019 e Sez.6 n.422/2019)
Principi consolidati richiamati: a) la mancata sottoscrizione del verbale di elezione domicilio non invalida l'elezione salvo specifiche contestazioni; b) la riqualificazione fra furto e ricettazione è lecita se l'imputazione originaria indicava elementi essenziali (data, luogo, oggetto) che consentivano la difesa; c) i limiti della sindacabilità della valutazione probatoria in cassazione.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore è efficace anche se l'imputato non ha firmato il relativo verbale, salvo prova che abbia rifiutato la sottoscrizione per contestarne il contenuto o per revocarla; il giudice valuta l'effettivo rapporto professionale prima di ritenere inesistente la conoscenza dell'atto.
- In cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione libera delle prove: i motivi che attaccano la valutazione probatoria devono evidenziare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
- La riqualificazione del fatto fra reati affini (es. ricettazione ↔ furto) non viola necessariamente il diritto di difesa se l'imputazione originaria conteneva gli elementi fondamentali che consentivano all'imputato di comprendere il fatto e difendersi (data, luogo, oggetto della condotta).
- Le eccezioni procedurali basate su formalità relative alle notificazioni richiedono prova precisa e non si risolvono con mere affermazioni; la semplice mancanza di firma non è di per sé sufficiente a dichiarare nullità insanabile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso l'obbligo di rifondere le spese e può comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Quando si contesta l'applicazione di aggravanti (es. esposizione alla pubblica fede, uso di mezzo fraudolento, pluralità di persone), è necessario riferirsi a elementi probatori chiari e specifici: semplici argomentazioni alternative non bastano davanti alla Corte di cassazione.
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