Cassazione Penale, Sentenza n. 18505/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il furto di un trattore (17/01/2011) resa in sede di giudizio abbreviato dal Tribunale di Velletri e parzialmente riformata in appello. I motivi di cassazione deducono: carenza di prove e vizio di motivazione sul concorso nella commissione del reato; errata valorizzazione e mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; mancato riconoscimento della partecipazione di minima entità per alcuni imputati; erronea affermazione delle aggravanti (aver agito in tre persone riunite, uso di mezzo fraudolento, danno patrimoniale di rilevante entità); infine, dedotta prescrizione del reato se escluse le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che i motivi fossero vaghi, ripetitivi o meramente avversativi delle valutazioni dei giudici di merito e che le questioni sollevate (compreso il rapporto tra attenuanti e aggravanti e la partecipazione minima) fossero state adeguatamente motivate dai giudici di merito o non adeguatamente dedotte in appello. La Corte ha inoltre rilevato che il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria secondo quanto indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nei motivi di cassazione in relazione a presunti vizi probatori; la Corte nazionale valuta la doglianza come vaga e meramente avversativa rispetto alle valutazioni di merito, senza che sussista violazione rilevabile ai fini di cassazione
art. 203 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti in tema di motivazione; la Corte ritiene che non emerga la violazione dedotta e che la motivazione di merito sia sufficiente e congrua
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente al giudizio abbreviato e alla formazione del giudicato; la Corte non riscontra profili di illegittimità nella procedura né nei relativi accertamenti
art. 62-bis cod. pen.
Citato riguardo alle attenuanti (recidiva o altre circostanze attenuanti); la Corte valuta la decisione dei giudici di merito sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti come adeguatamente motivata
art. 69 cod. pen.
Riferito al trattamento delle circostanze attenuanti; la Corte ritiene che l'applicazione delle attenuanti sia stata congruamente motivata dai giudici di merito
art. 114 cod. pen.
Richiamato in rapporto alla partecipazione nel reato; la Corte ritiene infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della partecipazione di minima entità, essendo la critica generica e non sorretta da adeguati elementi
art. 625 cod. pen.
Norma che disciplina il furto e le aggravanti specifiche; i ricorrenti contestavano l'applicazione di aggravanti previste da questi commi, ma la Corte conferma che le censure non superano il vaglio di ammissibilità o sono infondate
art. 61 cod. pen.
Riferito alla rilevanza dell'aggravante relativa al danno patrimoniale di rilevante entità; la Corte ritiene che la valutazione di merito su tale aggravante sia congrua
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la declaratoria di inammissibilità e per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria quando non si ravvisa assenza di colpa nella dichiarazione di inammissibilità
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
art. 10; art. 12, comma 2
Citato a titolo di principio dalle Sezioni Unite per richiamare che, in alcune ipotesi di mutamento delle condizioni di procedibilità, l'inammissibilità del ricorso in Cassazione esclude l'obbligo di formale avviso alla persona offesa; il testo segnala che qui la persona offesa ha comunque esercitato la querela
Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare la motivazione semplificata della Corte di Cassazione, ritenendo ricorrenti le condizioni per l'uso della motivazione attenuata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: i rilievi sulla carenza di prove che si limitano a ripetere deduzioni contrarie alla valutazione dei giudici di merito sono ammissibilmente dichiarati infondati o inammissibili
- Le censure generiche, vaghe o meramente avversative della motivazione di merito non superano il filtro di ammissibilità in Cassazione; è necessario indicare profili di violazione di legge o vizi logico-giuridici precisi
- Il riconoscimento e la misura delle attenuanti e delle aggravanti sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito: la Cassazione interviene solo se emerge un vizio di diritto o manifesta illogicità nella motivazione
- La doglianza sulla partecipazione minima deve essere supportata da elementi istruttori specifici: affermazioni generiche non sono sufficienti per ottenere riforma in sede di legittimità
- Le questioni di prescrizione dipendono dalla corretta qualificazione del reato e dalla sussistenza delle aggravanti; una deduzione di prescrizione non supera il vaglio se si fonda su ipotesi che la Cassazione ritiene infondate
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpevolezza dei motivi, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La possibilità di una motivazione 'semplificata' da parte della Corte di Cassazione è consentita quando ricorrono le condizioni stabilite dai provvedimenti interni (es. decreto del Primo Presidente) e non per ciò sola pregiudica il diritto di difesa
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