Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma che lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato (telecamera di sorveglianza, fatto dell'8/2/2013), lamentando in primo luogo la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art. 131-bis c.p.), poiche' il bene sottratto sarebbe di modesto valore (assunto ~10,00 euro). In secondo luogo deduce difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non punibilita', sostenendo che le corti avrebbero considerato solamente la condotta antisociale e i precedenti del ricorrente anziche' la lieve offensivita' oggettiva del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come mera reiterazione di motivi gia trattati in appello. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, richiamando il principio secondo cui l'art. 131-bis non puo' essere applicato in presenza di recidiva reiterata specifica, indicativa di accentuata pericolosita' sociale. Per l'inammissibilita' e in mancanza di assenza di colpa ai sensi dell'art. 516 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (somma di euro 3.000 in favore della Cassa), adottando motivazione semplificata ai sensi dei criteri richiamati.
Norme richiamate
Causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile quando sussiste la recidiva reiterata specifica, poiche' tale recidiva segnala un'elevata pericolosita' sociale e un alto grado di colpevolezza.
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilita' del ricorso e la possibilita' di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria salvo che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12, comma 2
Richiamato nella pronuncia delle Sezioni Unite citata: riguarda profili di procedibilita' per reati divenuti perseguibili a querela e l'obbligo di informare la persona offesa per l'esercizio del diritto di querela; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ne delimita gli effetti procedurali.
Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016
Consente l'uso della motivazione semplificata nei casi previsti; la Corte l'ha applicata per motivare sinteticamente la declaratoria di inammissibilita'.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250)
Precedente della Corte di legittimita' che afferma l'inapplicabilita' dell'art. 131-bis in presenza di recidiva reiterata specifica, principio richiamato nella decisione.
Corte Cost. sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione al giudizio sulla 'colpa' della parte nella determinazione della causa di inammissibilita': assenza di colpa esclude la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 516 c.p.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuita' del fatto) difficilmente trova applicazione quando il giudice accerta la recidiva reiterata specifica: la recidiva e' indice di aumentata pericolosita' sociale e puo' escludere l'operativita' della tenuita'.
- Il valore modesto del bene sottratto (es. pochi euro) non e' di per se' sufficiente a determinare la non punibilita' se sussistono aggravanti o precedenti che attestano una maggiore offensivita' della condotta.
- Nelle impugnazioni in Cassazione e' necessario confrontarsi esplicitamente e in modo convincente con le ragioni gia esposte dalla Corte territoriale; la mera reiterazione dei motivi gia respinti puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso.
- L'inammissibilita' del ricorso puo' comportare condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 516 c.p.p., salvo che non risulti l'assenza di colpa nella presentazione del gravame.
- Quando si invoca la particolare tenuita' e' utile dimostrare non solo il basso valore materiale del bene, ma anche l'oggettiva scarsa offensivita' del fatto e l'assenza di circostanze aggravanti o di precedenti rilevanti.
- Per reati divenuti procedibili solo a querela, occorre verificare gli adempimenti procedurali (es. avvisi alla persona offesa) e la disciplina dettata dal d.lgs. 36/2018, in quanto profili procedurali possono influire sulla trattazione in sede di legittimita'.
- La Corte puo' adottare motivazione semplificata quando ricorrono le condizioni previste: le ragioni di diritto gia consolidate possono essere richiamate sinteticamente ma la questione di fatto/diritto essenziale va comunque affrontata.
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