Ordinanza n. 146/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della delibera della Giunta Comunale di Lipari n. 30/2026 di approvazione del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dell’intervento III Tipologia III.A di realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi modulari compatti ed ampliabili. Isola di Filicudi Comune di Lipari. CUP: H62E22000470006” e dei relativi documenti ed elaborati progettuali; - della dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; - del decreto del dirigente del III Settore del Comune di Lipari n. 2 del 14 aprile 2026 di occupazione d’urgenza; - del decreto n. 10/2026 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana (conosciuto siccome allegato alla Delibera di G.M. n. 30/2026) con il quale si dichiara concluso con parere favorevole il procedimento VIncA (appropriata - II livello) e si rilascia l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006; - del sotteso parere della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali n. 8 del 16 gennaio 2026; - nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di approvazione del PFTE per la realizzazione di un impianto mobile o removibile di dissalazione sull’isola di Filicudi, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, decreto di occupazione d’urgenza e atti ambientali, paesaggistici, urbanistici e progettuali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla progettazione, autorizzazione e realizzazione di un dissalatore finanziato dal PNRR, nonché gli atti espropriativi e di occupazione d’urgenza incidenti, tra l’altro, su una particella di sua proprietà. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dal d.P.R. n. 327/2001; l’incompatibilità urbanistica e paesaggistica dell’opera per la collocazione in area soggetta a vincoli di inedificabilità e tutela della fascia costiera; il difetto di motivazione e istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica; la mancanza della preventiva autorizzazione della Soprintendenza del Mare e della verifica preventiva dell’interesse archeologico; la mancata convocazione della conferenza di servizi; l’omessa preventiva approvazione del documento di indirizzo alla progettazione; la carenza di elaborati progettuali obbligatori; l’illegittimità della valutazione di incidenza concernente l’impatto sulle praterie di Posidonia oceanica e sullo scarico di salamoia e chemicals; la violazione del principio DNSH e della normativa europea; nonché la carenza della relazione specialistica sull’impatto acustico. In sede cautelare ha allegato che l’immissione in possesso, prevista entro il 14 maggio 2026, avrebbe compromesso l’attività turistica stagionale. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la mancanza di integrità del contraddittorio, l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 alla mancata partecipazione, la compatibilità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, l’esistenza dei necessari atti autorizzativi e progettuali, la non obbligatorietà della conferenza di servizi e l’assenza di un pregiudizio irreparabile, evidenziando la stipula del contratto d’appalto e la necessità di rispettare le scadenze del finanziamento PNRR.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario che aveva soltanto manifestato una disponibilità ipotetica a cedere il proprio terreno, ritenendolo non qualificabile allo stato come controinteressato. Senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito, ha però ritenuto mancante il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato dal ricorrente, consistente nella perdita della possibilità di svolgere l’attività turistica stagionale per effetto dell’espropriazione e dello spossessamento, è stato qualificato come meramente patrimoniale e suscettibile di ristoro economico; inoltre, non erano state dedotte circostanze specifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale tali da dimostrarne l’irreparabilità. Il Collegio ha comparato tale interesse con l’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera strategica per l’approvvigionamento idrico dell’isola e con l’interesse al conseguimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi del PNRR. Ha ritenuto applicabili l’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 e l’art. 125 c.p.a., anche in ragione dell’intervenuta stipula del contratto d’appalto, attestata da certificazione notarile la cui efficacia probatoria privilegiata non era esclusa dalla mancanza del sigillo, qualificata come mera irregolarità formale. In assenza di un danno irreparabile, l’interesse privato, ristorabile per equivalente, è stato ritenuto recessivo rispetto agli interessi pubblici considerati prevalenti. La domanda cautelare è stata quindi rigettata; le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata alla luce del requisito del periculum in mora.
art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021
In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.
Per i giudizi concernenti opere finanziate, anche in parte, con risorse PNRR, impone di considerare nella cautela la coerenza della misura richiesta con gli obiettivi e i tempi di attuazione del Piano.
Ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
Nei giudizi relativi a opere e affidamenti soggetti alla disciplina speciale, la concessione della cautela richiede la valutazione dell’irreparabilità del danno e la comparazione tra l’interesse privato e gli interessi pubblici alla celere realizzazione dell’opera; il contratto già stipulato non è normalmente caducato dalla sospensione o dall’annullamento dell’affidamento e il danno è risarcibile per equivalente, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La sua applicabilità alla dedotta omessa partecipazione è stata prospettata dal Comune, ma non è stata decisa nell’ordinanza cautelare.
art. 1 l. n. 89/1913
È richiamato per affermare i poteri certificatori del notaio in relazione agli atti da lui rogati e l’efficacia dell’attestazione prodotta sulla stipula del contratto.
art. 58 l. n. 89/1913
L’elencazione tassativa delle cause di nullità dell’atto notarile consente di qualificare la mancanza del sigillo come mera irregolarità formale non incidente sulla validità o efficacia dell’attestazione.
artt. 11, 12, 16 e 17 d.P.R. n. 327/2001
Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento espropriativo; la loro violazione non è stata esaminata nel merito in sede cautelare.
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione regionale relativa all’intervento marino, la cui legittimità è stata contestata ma non definita in questa fase.
È richiamato quale fondamento del procedimento di valutazione di incidenza ambientale, contestato dal ricorrente per l’impatto sulle praterie di Posidonia oceanica.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo alla realizzazione di un’opera pubblica finanziata, anche in parte, con risorse PNRR, il giudice deve considerare, oltre ai requisiti cautelari ordinari, la coerenza della misura richiesta con il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del Piano, comparando l’interesse privato con l’interesse pubblico alla celere realizzazione dell’opera.
- La perdita temporanea della disponibilità di un bene e la conseguente mancata possibilità di esercitare un’attività economica integrano, di regola, un pregiudizio patrimoniale suscettibile di ristoro per equivalente; per ottenere la sospensione cautelare è necessario allegare e dimostrare specifiche circostanze idonee a evidenziarne l’irreparabilità, anche con riguardo alla complessiva situazione reddituale e patrimoniale dell’interessato.
- Quando l’opera pubblica è destinata a soddisfare bisogni primari della collettività e il progetto è soggetto a stringenti scadenze di finanziamento PNRR, l’interesse privato meramente patrimoniale e ristorabile per equivalente può recedere, in sede cautelare, rispetto all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e al rispetto dei tempi del Piano.
- L’attestazione notarile relativa alla stipula di un contratto fa fede, fino a querela di falso, quanto alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale e alla veridicità delle attività da lui compiute nell’esercizio dei poteri certificatori; la mancanza del sigillo, se non prevista tra le cause tassative di nullità, costituisce una mera irregolarità formale.
- La mera manifestazione ipotetica di disponibilità a cedere un terreno, subordinata al raggiungimento di un accordo economico, non attribuisce di per sé la qualità di controinteressato necessario nel giudizio di impugnazione degli atti relativi alla localizzazione e realizzazione dell’opera.
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