Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 463/2025 pubblicata il 20.06.2025, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 252/2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.891,86, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e gli interessi, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per ferie non godute
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.891,86, oltre interessi legali e all’eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato e documentato di avere già pagato, il 23 agosto 2025, la somma capitale riconosciuta dalla sentenza. La ricorrente non ha contestato il pagamento, ma ha insistito per l’ottemperanza relativamente agli interessi legali e all’eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, chiedendo anche la condanna del Ministero alle spese. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il ricorso potrebbe essere parzialmente inammissibile nella parte relativa alla somma capitale, poiché tale somma sembrerebbe essere stata pagata prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il ricorso. Ha rilevato d’ufficio una possibile questione di parziale inammissibilità della domanda di ottemperanza relativamente alla somma capitale, in quanto il pagamento risulterebbe intervenuto prima dell’introduzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, riservando ogni decisione all’esito del contraddittorio. Restano quindi da decidere la fondatezza della pretesa relativa agli interessi legali e all’eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, nonché la domanda sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuali memorie vertenti unicamente su tale questione
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata alla possibile parziale inammissibilità della domanda di ottemperanza relativa a somme già pagate prima del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la domanda relativa all’esecuzione di una condanna pecuniaria può essere inammissibile, almeno in parte, se il credito risulta già integralmente pagato prima della proposizione del ricorso, salva la verifica di eventuali componenti ulteriori ancora dovute.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione che potrebbe incidere sulla decisione, deve instaurare uno specifico contraddittorio sulle sue conseguenze, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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