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Ordinanza

Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento delle Amministrazioni intimate sull’istanza di accesso presentata dal ricorrente alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- il 22 ottobre 2025, avente ad oggetto il provvedimento conclusivo la procedura di protezione internazionale attivata dal ricorrente, nonché dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere sulla predetta istanza, con conseguente condanna a provvedere e nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a..

Giustizia amministrativa202502306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Commissione territoriale su un'istanza di accesso agli atti relativa al provvedimento conclusivo della procedura di protezione internazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di accesso del 22 ottobre 2025, l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. L'istanza era stata presentata dopo che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con decisione del 14 luglio 2025, aveva accolto il precedente ricorso avverso il silenzio formatosi su un'istanza del 31 marzo 2025 e aveva invitato la Commissione territoriale a riesaminare la richiesta. Secondo il ricorrente, la Commissione territoriale non aveva adottato alcun provvedimento nei trenta giorni successivi né in seguito; pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, si sarebbe perfezionata la fattispecie progressiva di silenzio significativo, con accoglimento dell'accesso, residuando soltanto l'ostensione materiale dei documenti. Il TAR ha ritenuto che la domanda sostanziale non fosse il mero accertamento dell'obbligo di provvedere, ma l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'accesso e la conseguente condanna all'ostensione materiale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda e ha riservato ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese. Ha escluso l'applicabilità del rito ex art. 117 c.p.a., perché la controversia non riguarda soltanto il mancato esercizio del potere amministrativo, ma anche l'accertamento della formazione dell'assenso all'accesso e la condanna all'ostensione. Ha escluso anche il rito speciale ex art. 116 c.p.a., poiché la domanda eccede l'impugnazione di una determinazione o del silenzio su un'istanza di accesso e comprende domande di accertamento e condanna non riconducibili ai casi speciali. Applicando l'art. 32, comma 2, c.p.a., il Collegio ha qualificato l'azione secondo i suoi elementi sostanziali e ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario. La conversione è stata giustificata dal cumulo di domande di accertamento e condanna, soggette al rito ordinario ai sensi degli artt. 30 e 32, comma 1, c.p.a. È stata quindi fissata l'udienza pubblica dell'8 luglio 2026 per la prosecuzione del giudizio. Nessuna decisione è stata assunta sull'effettivo perfezionamento dell'accesso, sull'obbligo di ostensione o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito

    La disposizione è richiamata quale fondamento della fattispecie progressiva secondo cui, dopo la decisione favorevole della Commissione per l'accesso e l'inerzia dell'amministrazione nel successivo termine di trenta giorni, l'accesso può ritenersi assentito; tuttavia il TAR non ha deciso se tale fattispecie si sia concretamente perfezionata nel caso esaminato.

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; il TAR ne ha escluso l'applicazione come rito qualificante la controversia, poiché la domanda sostanziale comprende anche l'accertamento dell'avvenuto assenso all'accesso e la condanna all'ostensione.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio non è stato ritenuto applicabile perché la controversia non concerne il solo mancato esercizio del potere, ma una domanda di accertamento e condanna relativa a un accesso che il ricorrente assume già assentito.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale in materia di accesso è stato escluso perché la domanda non mira semplicemente a contestare una determinazione o un silenzio su un'istanza di accesso, ma richiede l'accertamento del perfezionamento della fattispecie di accesso e la condanna all'ostensione materiale.

  • art. 30, comma 1, c.p.a.

    L’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma

    La domanda di condanna all'ostensione è stata considerata proposta insieme alla domanda di accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'accesso.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    É sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario

    Il cumulo di domande soggette a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni

    Il giudice deve qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale e può convertire il rito quando la qualificazione evidenzi domande non riconducibili ai riti speciali invocati.

Massime di principio

  • Quando una controversia in materia di accesso non mira soltanto a ottenere una decisione dell'amministrazione sull'istanza, ma richiede anche l'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'accesso per silenzio significativo e la condanna all'ostensione materiale dei documenti, essa non è riconducibile al solo rito sul silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • Il rito speciale ex art. 116 c.p.a. non si applica automaticamente a ogni controversia collegata a un'istanza di accesso: quando la domanda sostanziale comprende l'accertamento della formazione dell'assenso e una conseguente pronuncia di condanna all'ostensione, al di fuori dell'ambito tipico dell'art. 116 c.p.a., trovano applicazione le regole del rito ordinario.
  • In presenza di domande connesse soggette a riti differenti, il giudice deve qualificare l'azione secondo i suoi elementi sostanziali e applicare il rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.
  • La fattispecie progressiva prevista dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 può condurre, dopo una decisione favorevole della Commissione per l'accesso e l'inerzia dell'amministrazione nel termine di trenta giorni senza provvedimento confermativo motivato, alla trasformazione dell'originario esito negativo in un assenso all'accesso; l'ordinanza, tuttavia, si limita a individuare tale questione e non ne accerta il perfezionamento concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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