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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche.

Normativa italiana097G0390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE per la rete Natura 2000: individuazione e designazione dei siti, misure di conservazione, valutazione di incidenza, tutela di specie e habitat, deroghe e controlli. Alcune disposizioni sulle immissioni di specie non autoctone risultano oggi sospese solo in via temporanea fino al 31 maggio 2026 per specifiche ipotesi.

Tutela habitat e specie Natura 2000

Tutela degli habitat e della rete Natura 2000

Il regolamento disciplina le procedure per attuare la direttiva Habitat 92/43/CEE, con l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario. La disciplina si coordina con la rete ecologica europea “Natura 2000” e tiene conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle peculiarità territoriali.

Ambito di applicazione e riparto di competenze

Le disposizioni si applicano alla conservazione degli habitat elencati nell’allegato A e delle specie indicate negli allegati B, D ed E. Le regioni e le province autonome partecipano all’attuazione degli obiettivi del regolamento nel rispetto dei rispettivi statuti, mentre il Ministero dell’ambiente mantiene il ruolo centrale nei rapporti con la Commissione europea e nel coordinamento delle principali procedure.

Definizioni essenziali

Il regolamento definisce nozioni operative fondamentali per l’applicazione della disciplina, tra cui habitat naturali e habitat di interesse comunitario, specie di interesse comunitario e specie prioritarie, stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie, sito di importanza comunitaria, proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) e zona speciale di conservazione (ZSC). Vengono inoltre disciplinati i concetti di esemplare, specie, popolazione, ibrido, specie autoctona e non autoctona, aree di collegamento ecologico funzionale, reintroduzione, introduzione e immissione.

Individuazione e designazione delle zone speciali di conservazione

Le regioni e le province autonome individuano i siti che ospitano habitat dell’allegato A e habitat di specie dell’allegato B e li comunicano al Ministero dell’ambiente, che formula alla Commissione europea l’elenco dei proposti siti di importanza comunitaria. Il Ministro dell’ambiente designa poi tali siti come ZSC con decreto adottato d’intesa con la regione interessata, entro sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell’elenco dei siti.

Per garantire la coerenza ecologica di Natura 2000, il Ministero definisce, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Contestualmente alla proposta di nuovi siti, il Ministero trasmette alla Commissione le stime di cofinanziamento comunitario per i piani di gestione e per le misure di prevenzione del degrado e di ripristino degli habitat.

Misure di conservazione

Per i proposti siti di importanza comunitaria le regioni e le province autonome adottano misure idonee a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, nella misura in cui la perturbazione possa incidere sugli obiettivi del regolamento.

Per le ZSC, entro sei mesi dalla designazione, vengono adottate misure di conservazione necessarie, eventualmente attraverso piani di gestione specifici o integrati in altri piani di sviluppo, nonché misure regolamentari, amministrative o contrattuali coerenti con le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti. Le misure di tutela per i pSIC restano efficaci fino all’adozione delle misure specifiche per le ZSC.

Se una ZSC ricade in un’area naturale protetta, si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa vigente per l’area protetta; per la parte esterna al perimetro, la regione o provincia autonoma adotta le misure opportune, sentiti gli enti locali e il gestore dell’area protetta.

Concertazione con la Commissione europea

Se la Commissione europea avvia la procedura di concertazione, il Ministero dell’ambiente fornisce i dati scientifici relativi all’area, sentita la regione interessata. Durante la concertazione si applicano le misure di protezione previste per i proposti siti di importanza comunitaria. Se, trascorsi sei mesi dall’avvio, la Commissione propone al Consiglio l’individuazione del sito, tali misure restano in vigore; se il Consiglio approva la proposta, si applicano le regole previste per la designazione delle ZSC.

Valutazione di incidenza

La pianificazione e programmazione territoriale deve tenere conto del valore naturalistico-ambientale dei pSIC, dei SIC e delle ZSC. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi quelli agricoli e faunistico-venatori, devono predisporre uno studio sugli effetti del piano sul sito, secondo l’allegato G.

Anche gli interventi non direttamente connessi alla conservazione ma potenzialmente significativi per il sito devono essere sottoposti a valutazione di incidenza mediante apposito studio. Per i progetti già soggetti a VIA, la valutazione di incidenza è ricompresa nella procedura di VIA e considera anche gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie.

Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di presentazione degli studi, le autorità competenti alla verifica, i tempi e le modalità di partecipazione nei casi interregionali. In via residuale, la verifica deve essere svolta entro 60 giorni dal ricevimento dello studio, con possibilità di una sola richiesta di integrazioni; in tal caso il termine decorre nuovamente dalla ricezione delle integrazioni.

L’autorità che approva definitivamente il piano o l’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza. Se l’esito è negativo ma non vi sono soluzioni alternative e l’opera è necessaria per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le amministrazioni adottano misure compensative e ne informano il Ministero. Per habitat e specie prioritari, la realizzazione è ammessa solo per esigenze connesse alla salute umana, alla sicurezza pubblica, a esigenze primarie per l’ambiente, oppure previo parere della Commissione europea per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Zone di protezione speciale

La rete Natura 2000 comprende anche le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dalla normativa nazionale sulla fauna selvatica. Gli obblighi di conservazione e valutazione di cui agli articoli sulla tutela dei siti e sulla valutazione di incidenza si applicano anche a tali zone.

Monitoraggio, tutela e gestione

Il Ministero dell’ambiente definisce, con decreto e sentiti i ministeri competenti e gli organismi tecnici, le linee guida per il monitoraggio, i prelievi e le deroghe relative alle specie protette. Sulla base di tali linee guida, regioni e province autonome disciplinano le misure idonee a garantire salvaguardia e monitoraggio dello stato di conservazione, con particolare attenzione alle specie e agli habitat prioritari.

Divieti per la fauna e la flora protette

Per le specie animali dell’allegato D, lettera a), è vietato catturare o uccidere esemplari nell’ambiente naturale, disturbarli nelle fasi riproduttive, di ibernazione, svernamento e migrazione, distruggere o raccogliere uova e nidi, nonché danneggiare o distruggere siti di riproduzione o aree di sosta. È inoltre vietato possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari prelevati in natura, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Per le specie vegetali dell’allegato D, lettera b), sono vietati raccolta, estirpazione, distruzione intenzionale e la detenzione, il trasporto, lo scambio o la commercializzazione di esemplari raccolti in natura, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell’entrata in vigore. I divieti si applicano a tutte le fasi della vita delle specie interessate.

Prelievi e sfruttamento delle specie dell’allegato E

Quando necessario sulla base del monitoraggio, regioni ed enti parco nazionali stabiliscono misure per rendere compatibile il prelievo in natura e lo sfruttamento delle specie dell’allegato E con il mantenimento di tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Le misure possono includere limiti di accesso, divieti temporanei o locali, regolazione di periodi e metodi di prelievo, autorizzazioni o quote, regole su acquisto e trasporto, allevamento in cattività o riproduzione artificiale e valutazione degli effetti delle misure.

Sono comunque vietati i mezzi di cattura non selettivi idonei a provocare la scomparsa locale o grave disturbo delle specie, in particolare quelli indicati nell’allegato F.

Deroghe ai divieti di tutela

Il Ministero dell’ambiente può autorizzare deroghe ai divieti in materia di tutela di fauna e flora, e ai divieti sui mezzi non selettivi, se non esiste un’altra soluzione valida e se la deroga non pregiudica il mantenimento delle popolazioni in stato di conservazione soddisfacente. Le deroghe sono ammesse per finalità di protezione di fauna, flora e habitat, prevenzione di gravi danni a colture, allevamenti, boschi, patrimonio ittico, acque e proprietà, tutela della salute e sicurezza pubblica, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, finalità didattiche e di ricerca, ripopolamento e reintroduzione, nonché per consentire in condizioni controllate la cattura o detenzione limitata di alcuni esemplari.

Il Ministero trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, indicando specie interessate, motivazioni, mezzi autorizzati, circostanze, autorità competenti e misure di controllo adottate.

Immissioni, reintroduzioni e specie non autoctone

Il Ministero adotta i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone dell’allegato D e per l’immissione di specie e popolazioni non autoctone, sentiti i ministeri competenti e la Conferenza Stato-Regioni, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale.

Le regioni e le province autonome autorizzano, dopo adeguata consultazione pubblica, la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base di tali criteri e di uno studio che ne dimostri la coerenza con le finalità del regolamento. Nelle aree protette nazionali l’autorizzazione è rilasciata dall’ente gestore competente.

In linea generale è vietata l’immissione in natura di specie e popolazioni non autoctone; il divieto vale anche per specie autoctone quando l’introduzione riguardi porzioni di territorio esterne all’area naturale di distribuzione. Su istanza di regioni, province autonome o enti gestori di aree protette nazionali, l’immissione di specie non autoctone può essere autorizzata per rilevanti ragioni di interesse pubblico connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, purché non arrechi pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna e flora locali. L’autorizzazione compete al Ministero, entro 60 giorni dall’istanza, previo parere degli organi consultati e del Consiglio del Sistema nazionale.

L’autorizzazione è subordinata a uno specifico studio del rischio, e il Ministero può negarla se lo ritiene necessario. I risultati degli studi sono comunicati al Comitato previsto dalla direttiva Habitat.

Regime temporaneo sulle immissioni di specie non autoctone

Per la sola materia delle immissioni in natura di specie non autoctone la cui immissione era già autorizzata prima dell’applicazione del decreto direttoriale del 2 aprile 2020, l’articolo 12, comma 1, è stato escluso dall’applicazione fino al 31 maggio 2026, limitatamente alle acque interne, secondo la disciplina vigente richiamata nei successivi interventi legislativi. Si tratta di una sospensione temporanea e settoriale, non di abrogazione generale.

Informazione e relazioni periodiche

Il Ministero dell’ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni sei anni a decorrere dal 2000, una relazione sull’attuazione del regolamento, comprensiva delle misure di conservazione, dei loro effetti sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e dei principali risultati del monitoraggio.

Le regioni e le province autonome devono trasmettere, entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento, un primo rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri per i piani di gestione, e poi una relazione annuale con le informazioni richieste, incluse le eventuali misure compensative.

Ricerca, istruzione e informazione

Il Ministero promuove ricerca scientifica, programmi di monitoraggio, collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Stati membri, al fine di migliorare la conoscenza, la salvaguardia e il ripristino della biodiversità. Promuove inoltre l’istruzione e l’informazione generale sulla tutela delle specie e degli habitat.

Sorveglianza

La sorveglianza sull’applicazione del regolamento è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dai corpi forestali regionali ove istituiti e dagli altri soggetti cui la normativa attribuisce vigilanza ambientale.

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati del regolamento sono modificati con decreto ministeriale in conformità alle variazioni della direttiva europea. È soppressa una precedente disposizione del comma 1 dell’articolo 16.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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