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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore della provincia di Belluno di adozione dell'ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Questore della provincia di Belluno, notificato il 14 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, l'incompetenza territoriale del Questore di Belluno, sostenendo che la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso l'autorità della circoscrizione in cui risiedeva la vittima e si erano verificati i fatti posti a fondamento della richiesta, anziché presso la Questura del luogo di stabile dimora del presunto autore delle condotte. Ha inoltre censurato il diniego nel merito, deducendo l'erroneità della valutazione amministrativa circa l'assenza di comportamenti recenti riconducibili a minacce e molestie reiterate, e ha lamentato la violazione del contraddittorio procedimentale per il mancato invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La vicenda si inseriva in un acceso contenzioso giudiziario relativo all'affidamento e alla gestione della figlia minore, senza attuali rapporti diretti tra la segnalante e il presunto autore delle condotte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo che i motivi di ricorso non apparissero suscettibili di favorevole apprezzamento. Quanto alla competenza, ha escluso, allo stato, l'incompetenza territoriale del Questore di Belluno: in assenza di un puntuale parametro normativo, ha ritenuto ragionevole che la competenza all'adozione della determinazione finale fosse radicata, secondo l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, presso la Questura del luogo di stabile dimora dell'autore delle condotte, secondo un criterio funzionale della dimora, anziché presso l'autorità del luogo di residenza della vittima e di verificazione dei fatti, secondo un criterio di prossimità. Quanto al merito del diniego, il Collegio ha rilevato che esso risultava coerentemente fondato sulla mancata prova di comportamenti recenti riconducibili a minacce e molestie reiterate e sull'assenza attuale di rapporti diretti tra la segnalante e il presunto autore, pur nel contesto del contenzioso sull'affidamento della minore. Ha inoltre escluso, ai fini cautelari, che la dedotta violazione del contraddittorio procedimentale fosse idonea a inficiare il quadro fattuale esaminato dalla Questura e il conseguente diniego. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di ammonimento, il cui diniego è stato impugnato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In assenza di uno specifico parametro normativo che individui la competenza territoriale per l'adozione dell'ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009, può ritenersi ragionevole radicare la competenza presso la Questura del luogo in cui il presunto autore delle condotte dimora stabilmente, secondo un criterio funzionale della dimora, anziché presso l'autorità del luogo di residenza della vittima o di verificazione dei fatti.
  • Il diniego dell'ammonimento può essere ritenuto coerente, in sede cautelare, quando sia fondato sulla mancata prova di comportamenti recenti riconducibili a minacce e molestie reiterate e sull'assenza attuale di rapporti diretti tra la persona segnalante e il presunto autore delle condotte.
  • La mancata comunicazione dei motivi ostativi non conduce, in sede cautelare, alla sospensione del diniego quando le deduzioni della parte non risultino idonee a infirmare il quadro fattuale esaminato dall'Amministrazione e la conseguente decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleIncompetenzaTutela cautelare

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