Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, sul riconoscimento del bonus "carta docente"
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro: la prima aveva riconosciuto il diritto al bonus "carta docente" per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024; la seconda aveva riconosciuto il medesimo diritto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Con memoria del 4 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla prima sentenza, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda, mentre aveva insistito per l’ottemperanza della seconda sentenza. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni. In primo luogo, poiché l’esecuzione della prima sentenza aveva comportato il pagamento del bonus anche per gli anni 2022-2023 e 2023-2024, oggetto esclusivo della seconda sentenza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso. In secondo luogo, il TAR ha dubitato dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, poiché non risultava prodotta la prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero presso la sede reale né del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione secondo cui l’esecuzione della prima sentenza potrebbe aver integralmente soddisfatto anche la pretesa azionata con riferimento alla seconda sentenza, con conseguente cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha inoltre sottoposto la possibile inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e del decorso dello spatium deliberandi di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha assegnato termine sino al 5 giugno 2026 per il deposito di memorie e documenti e ha rinviato la causa alla camera di consiglio dell’11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d’ufficio sulle quali intenda fondare la decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
È richiamato quale possibile fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta, anche per effetto dell’esecuzione di un diverso titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Prevede uno spatium deliberandi di 120 giorni per le amministrazioni pubbliche prima dell’esecuzione delle pronunce giudiziali esecutive aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro; secondo l’impostazione esaminata dal TAR, il decorso del termine costituisce condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza e presuppone la notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a più titoli giudiziali, se l’esecuzione di uno di essi soddisfa integralmente anche la medesima pretesa economica riconosciuta da un altro titolo, la cessazione della materia del contendere può riguardare l’intero ricorso, non soltanto la domanda formalmente riferita al titolo già eseguito.
- Per promuovere il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, assume rilievo il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: prima della sua scadenza il ricorso non è proponibile secondo l’impostazione richiamata dal giudice.
- Il decorso dello spatium deliberandi di 120 giorni presuppone la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la sua sede reale, poiché il termine deve decorrere da una conoscenza effettiva della pretesa esecutiva.
- Quando il giudice rileva d’ufficio questioni potenzialmente decisive, quali la cessazione della materia del contendere o l’inammissibilità del ricorso, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti prima di definire il giudizio.
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