Cassazione Civile, Ordinanza n. 02002/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. nei confronti della precedente amministratrice di una società poi fallita. La Corte d’appello aveva confermato la condanna della convenuta al risarcimento di euro 698.000, ritenendo che l’acquisto, nel gennaio 2009, di un presunto know-how progettuale e promozionale relativo al Kosovo fosse stato effettuato senza adeguata ponderazione dei rischi, senza le cautele e verifiche normalmente richieste e in presenza di un oggetto contrattuale estremamente generico, privo di riscontri fattuali e riferimenti concreti, con controparte già in crisi. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2393, 2934, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la curatela non avesse provato l’illegittimità o irragionevolezza ex ante della scelta imprenditoriale e che i giudici di merito avessero fondato la decisione su presunzioni errate, oltre ad avere indebitamente ritenuto inammissibile la prova testimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza penale di assoluzione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativa al medesimo fatto, avrebbe dovuto impedire al giudice civile una autonoma ricostruzione dei fatti e valere come elemento già acquisito sul piano probatorio; ha inoltre contestato lo stralcio del documento perché prodotto dopo la rimessione della causa al collegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, in contrasto con l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva motivatamente desunto la mala gestio da elementi presuntivi specifici (genericità dell’oggetto, assenza di prova dell’effettiva sostituzione nella partnership, situazione di imminente dissesto della cedente e contesto locale sfavorevole). Ha altresì precisato che la censura fondata sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è inconferente quando mira solo a contestare la valutazione del materiale istruttorio. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la ricorrente non aveva censurato la ratio decidendi sullo stralcio del documento e che, in ogni caso, il processo civile e quello penale restano separati, sicché l’accertamento penale non vincola automaticamente il giudice civile in assenza dei presupposti di legge richiamati dalla Corte. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 l.f.
indica il fondamento dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti dell’ex amministratrice.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità degli amministratori, ma il ricorso non è stato accolto; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito gestorio.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavasse una diversa regola decisiva nel caso concreto.
la violazione non può essere dedotta per contestare la semplice valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi non muniti di tale efficacia.
la censura è inammissibile se mira a rimettere in discussione il prudente apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
richiamato per affermare la separatezza dei giudizi penale e civile e la rilevanza limitata del giudicato penale nel processo civile di danno.
evocato nel passaggio sulla interferenza tra azione civile e costituzione di parte civile in sede penale.
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità degli amministratori, il sindacato del giudice non riguarda il merito della scelta imprenditoriale in sé, ma la diligenza nell’apprezzare preventivamente i rischi e nell’adottare le cautele, le verifiche e le informazioni normalmente richieste dall’operazione.
- Una volta che il giudice di merito abbia motivatamente desunto la mala gestio da elementi presuntivi gravi e concordanti, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
- La sentenza penale non può essere automaticamente trasfusa nel giudizio civile come accertamento vincolante dei fatti, dovendosi verificare i presupposti normativi che regolano il rapporto tra i due giudizi e la concreta rilevanza del giudicato penale.
- In sede di legittimità è necessario confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma rende inammissibile il motivo anche se si prospettano questioni astrattamente rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01893/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01894/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01895/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01896/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01897/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01898/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →