Cassazione Civile, Ordinanza n. 33559/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice per il pagamento di fatture relative a forniture di energia elettrica. La società sosteneva di avere già estinto la propria esposizione con un versamento a saldo di alcune fatture e che la controparte avesse imputato parte del pagamento a interessi non dovuti. Inoltre, la debitrice deduceva che il credito era stato ceduto a una banca a garanzia di affidamenti e che, verificata la difformità del conto corrente di accredito rispetto a quello già utilizzato, aveva sospeso i pagamenti. La Corte d'appello ha invece ritenuto che la debitrice avrebbe dovuto pagare tempestivamente, o al cedente o al cessionario, e che il ritardo nell'adempimento legittimasse il computo degli interessi commerciali. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la giurisdizione amministrativa per la natura pubblicistica del soggetto ricorrente; 2) violazione dell'art. 1264 c.c., assumendo che il credito sarebbe stato inesigibile fino alla comunicazione della cessazione della cessione e che la propria condotta fosse coperta da buona fede; 3) violazione del d.lgs. n. 231 del 2002 ratione temporis, contestando l'applicazione degli interessi commerciali a un rapporto sorto prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il difetto di giurisdizione, osservando che la lite riguardava il pagamento di fatture relative a un rapporto di diritto privato, senza profili pubblicistici idonei a radicare la giurisdizione amministrativa. Ha poi ritenuto il secondo motivo inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la condotta censurata non era il pagamento al soggetto sbagliato, bensì il mancato pagamento per anni a chiunque, nonostante l'esistenza di fatture che costituivano richiesta di pagamento. Infine, ha respinto il terzo motivo, affermando che gli interessi di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 erano applicabili alla singola fornitura eseguita dopo l'entrata in vigore del decreto, perché nelle somministrazioni le prestazioni sono autonome e soggette alla disciplina vigente al momento della loro esecuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte ha escluso che ricorressero nel caso concreto i presupposti per applicarlo.
Invocato per il riparto di giurisdizione, ma ritenuto inconferente poiché la controversia aveva natura privatistica.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della giurisdizione amministrativa; la Corte ha ribadito che nella lite non vi erano atti o poteri pubblicistici.
La Corte ha ritenuto il motivo privo di correlazione con la ratio decidendi, perché la questione non era la scelta del soggetto a cui pagare, ma l'omesso pagamento a entrambi i possibili creditori.
Gli interessi commerciali sono stati ritenuti applicabili alle singole prestazioni di somministrazione eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto, anche se il rapporto di base era sorto prima.
Norma processuale utilizzata come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa non si radica per il solo fatto che una parte sia un soggetto formalmente partecipato o collegato alla pubblica amministrazione: occorre che la controversia investa l'esercizio di poteri pubblicistici o un rapporto qualificabile come pubblico.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un profilo diverso da quello decisivo, il motivo è infondato perché inconferente.
- La disciplina della cessione del credito è irrilevante quando il debitore non contesta un pagamento effettuato al soggetto sbagliato, ma l'omissione totale del pagamento per un lungo periodo nonostante la richiesta contenuta nelle fatture.
- Nelle somministrazioni o forniture periodiche, ciascuna prestazione è autonoma e soggetta alla disciplina vigente al momento della sua esecuzione; perciò può applicarsi la normativa sopravvenuta agli interessi moratori alle singole prestazioni eseguite dopo la sua entrata in vigore.
- L'asserita incertezza sul cessionario non legittima il debitore a sospendere sine die il pagamento quando il credito risulti comunque esigibile e vi sia una richiesta di pagamento formalizzata.
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