Cassazione Penale, Sentenza n. 18072/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Raffaele Riga era stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia per avere, il 23/05/2013, realizzato senza autorizzazione una recinzione perimetrale (pali in legno con rete metallica) e la messa a dimora di piante ornamentali entro 30 metri dal demanio marittimo (artt. 55 e 1161 cod. nav.) e, altresì, per avere effettuato tali lavori in zona sottoposta a tutela paesaggistica senza autorizzazione (artt. 142, comma 1, lett. a), 146, 181 d.lgs. n. 42/2004). In Cassazione l'imputato ha proposto tre motivi: 1) errore di diritto perché le recinzioni, per natura e dimensioni, non costituiscono nuova costruzione soggetta a permesso; 2) vizio di motivazione perché non è stata valutata documentazione che attesterebbe la datazione al 2002 e l'intervento di terzi (Roberto Murgia) autorizzato dal Comune; 3) estinzione del reato per prescrizione (art. 157 cod. pen.), essendo le opere ultimate molti anni prima della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo: la prescrizione. Richiamando la giurisprudenza, ha distinto tra la permanenza del reato di arbitraria occupazione di demanio (che perdura fino a rilascio della concessione o sgombero) e la natura della "esecuzione" non autorizzata di opere nella fascia dei 30 metri, che si perfeziona e si esaurisce con l'ultimazione dell'opera. Analogamente, il reato paesaggistico di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 cessa con l'ultimazione dei lavori. Poiché i reati erano stati accertati il 23/05/2013 e, in assenza di periodi di sospensione, al 09/10/2018 (data della sentenza impugnata) era decorso il termine massimo di cinque anni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
L'esecuzione non autorizzata di opere nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo si perfeziona con la realizzazione dell'opera e la relativa consumazione si esaurisce con l'ultimazione dei lavori; la permanenza del reato è circoscritta all'arco temporale dei lavori.
Usato insieme all'art. 55 per contestare opere non autorizzate in zona demaniale; la giurisprudenza distingue tra occupazione di demanio (permanente fino allo sgombero) e lavori eseguiti nella fascia di rispetto (si considerano ultimati con la fine dei lavori).
art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 42/2004
Norma sul vincolo paesaggistico richiamata per contestare la realizzazione di lavori senza la prescritta autorizzazione nelle aree tutelate.
Prevede le sanzioni per le violazioni al vincolo paesaggistico; interpretato con l'art. 181 in relazione alla consumazione delle opere.
Il reato paesaggistico, se realizzato mediante lavori, ha natura permanente ma la sua permanenza cessa con l'ultimazione dell'opera, salvo se vi siano sequestri o altre cause che prolunghino la situazione.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto che, in assenza di sospensioni, il termine di prescrizione era decorso alla data della sentenza di primo grado, determinando l'estinzione dei reati.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione invocato dal ricorrente (mancata valutazione di documentazione probatoria), ma non determinante poiché la questione della prescrizione è stata ritenuta risolutiva.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione secondo la disciplina emergenziale prevista.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra reato di occupazione del demanio e reato per esecuzione di opere nella fascia dei 30 metri: l\'occupazione perdura fino a rilascio/sgombero, mentre l\'esecuzione di opere si consuma con l\'ultimazione dei lavori; la decorrenza della prescrizione segue tale criterio.
- Per i reati paesaggistici posti in essere tramite lavori, la consumazione e quindi il termine prescrizionale partono dall\'ultimazione dell\'opera, salvo sequestri o altre cause che interrompano/sospendano la prescrizione.
- La prova dell\'epoca e della titolarità degli interventi (es. autorizzazioni comunali, datazione degli interventi, intervento di terzi) è decisiva: se il fatto è anteriore, può produrre effetti sul calcolo della prescrizione o sull\'attribuzione della responsabilità, ma va documentata e valutata puntualmente.
- La dedotta natura minimale di una recinzione (manifestazione del diritto di proprietà e non nuova costruzione) può essere rilevante, ma non esclude automaticamente le responsabilità amministrative o penali se la normativa locale o il vincolo paesaggistico richiedono autorizzazione.
- In presenza di possibili cause estintive come la prescrizione, il rimedio processuale più efficace può essere invocare direttamente l\'estinzione del reato; la Corte potrebbe non affrontare altri profili (es. vizi di motivazione) se la prescrizione risolve la controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18048/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18049/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18050/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18052/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18053/2022 del 06/05/2022
- Sentenza penale · 6 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18056/2022 del 06/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →