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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18052/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/07/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (GIP Tribunale di Foggia 7/10/2016), ha rideterminato le pene per taluni imputati (concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per alcuni), ha confermato le condanne per altri e ha pronunciato statuizioni anche su reati di droga e armi. Le doglianze principali riguardano: vizio di motivazione e travisamento della prova (in particolare l'interpretazione delle intercettazioni, l'identificazione degli interlocutori e la qualificazione dello stupefacente come cocaina), richiesta di applicazione della causa di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990), mancata concessione delle attenuanti generiche, presunte violazioni procedurali (omessa verbalizzazione delle conclusioni in udienza; proposta di concordato non ratificata), carenza motivazionale dell'appello (addebito di adesione per relationem alla decisione di primo grado) e, per Vincenzo Langi, la lamentata reformatio in peius da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Davide Carpano (perché sottoscritto personalmente violando art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge 103/2017), di Matteo Coppola e Stefano Langi (ricorso con unico atto in violazione dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) e ha ritenuto inammissibili, per i motivi di merito e procedurali esplicitati nelle motivazioni, i ricorsi di Alessandro Azzarone, Antonio Carpano, Raffaele Gentile e Michele Pupillo. Il ricorso di Vincenzo Langi è invece accolto: la Corte d'appello ha illegittimamente aggravato la pena (reformatio in peius) e il reato residuo è nel frattempo estinto per prescrizione; pertanto la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di Vincenzo Langi per estinzione del reato per prescrizione. Per gli altri ricorrenti dichiarati inammissibili la Corte li condanna al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando colpa grave, dispone una somma di equo ristoro di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Il resto della sentenza impugnata resta confermato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello: la cassazione ammette il controllo limitato alle questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e a eventuali difformità della pronuncia rispetto all'accordo; doglianze rinunciate in appello sono inammissibili

  • art. 613, comma 1 cod. proc. pen.

    Illustra l'impossibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso in cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017; la Corte dichiara inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da Davide Carpano

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 63 e modifiche correlate)

    Ha introdotto obblighi di rappresentanza tecnica e limiti procedurali (es. divieto di ricorso personale), applicati dalla Corte per valutare l'ammissibilità dei ricorsi

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Regola i ricorsi in materia di concordato in appello e i modi di impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso comune presentato da Coppola e Langi per violazione di tale disposizione

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Causa di lieve entità per reati in materia di stupefacenti: la Corte richiama la giurisprudenza (Sez. U Murolo) e ritiene che, per i fornitori sistematici e per condotte ripetute e quantitativamente non trascurabili, la lieve entità non sia applicabile

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte conclude che la Corte d'appello ha illegittimamente aumentato la pena di Vincenzo Langi senza appello del PM, determinando l'annullamento per quella posizione

  • artt. 4 e 7 legge 895/1967

    Norme sulle fattispecie di detenzione e porto di armi, con diminuente applicabile; la Corte richiama tali articoli per valutare la prescrizione del reato residuo contestato a Langi

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nei ricorsi in relazione a ipotesi di proscioglimento; la Corte segnala limiti di ammissibilità delle doglianze su questioni già rinunciate in appello

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso che la Cassazione può esaminare (es. violazioni di norme processuali che non siano causa di nullità formale rilevante sono inammissibili); la Corte lo invoca per escludere talune doglianze

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova: la Corte ricorda che l'asserita violazione non è deducibile in cassazione se non riguarda norme costitutive di nullità o inutilizzabilità sanzionate

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione e la non sindacabilità in cassazione salvo macroscopica illogicità

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione delle prove dei giudici di merito salvo che la motivazione presenti mancanza, manifesta illogicità o contraddizione evidente; molte censure sulle interpretazioni delle intercettazioni sono inammissibili in questa sede
  • Dopo la legge n. 103/2017, il ricorso in cassazione non può essere sottoscritto personalmente dall'imputato: la violazione rende il ricorso inammissibile
  • I ricorsi relativi a concordati in appello sono ammessi in cassazione solo nei limiti relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e alla conformità della pronuncia all'accordo; questioni rinunciate in appello non sono riesaminabili
  • La qualificazione dello 'stupefacente' e la sufficienza delle 'intercettazioni' sono valutazioni di merito: 'droga parlata' può essere idonea se supportata da elementi di contesto e monitoraggio, ma non è rimessa al controllo esteso della Cassazione
  • La reformatio in peius è vietata: se la Corte di merito aggrava la posizione di un imputato senza che il PM abbia proposto appello sul punto, la decisione è viziata e può portare all'annullamento
  • L'applicazione della causa di lieve entità (art. 73 DPR 309/1990, comma 5) richiede una valutazione complessiva e contestuale di parametri qualitativi e quantitativi; la sistematicità e ripetitività dei rifornimenti possono escluderla
  • La prescrizione sopravvenuta estingue il reato e può determinare l'annullamento senza rinvio per quella posizione; la verifica della prescrizione tiene conto della pena edittale e delle relative diminuenti
  • Ricorrere inammissibilmente espone alla condanna alle spese e, salvo colpa grave, a una somma a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante verificare la regolarità formale e i limiti di merito prima di proporre ricorso in Cassazione

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