Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18049/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il TUCI impugna esclusivamente il trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per continuazione rispetto a una condanna precedente, ritenendolo eccessivo in relazione all'indicazione del quantitativo di stupefacente. Il CACA propone quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta carenza e illogicità del convincimento probatorio (sostenendo una ricostruzione alternativa: il denaro non destinato all'acquisto di cocaina ma a invii in Albania); 2) mancata prova della conoscenza dell'ingente quantità ai fini dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; 3) mancata prova della consapevolezza del numero di partecipanti (aggravante per piu' di tre persone); 4) motivazione apparente nel rigetto delle attenuanti generiche per mancata motivazione e per richiamo al solo comportamento non collaborativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Il ricorso del TUCI è stato ritenuto generico e inammissibile perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). Il ricorso del CACA è stato ritenuto inammissibile e, in parte, manifestamente infondato: la denuncia ex art. 192 c.p.p. non poteva essere utilizzata in Cassazione per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il percorso argomentativo della Corte d'appello fosse logico e adeguato, che gli indizi fossero complessivamente apprezzabili e non meramente congetturali, e che fossero correttamente applicate le aggravanti (ingente quantità e numero dei concorrenti) anche alla luce della disciplina sull'imputazione della conoscenza. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di C 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Aggravante per 'quantitativo ingente' di stupefacente; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto indiziario (consegna di somma ingente, cautele, ruolo di corriere), la conoscenza o l'imputazione della conoscenza della quantità possa essere dedotta e l'aggravante applicata.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma sul ragionamento probatorio su indizi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'uso dell'art. 192 in Cassazione: non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione deducendo la sola violazione dell'art. 192 per ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limiti alle doglianze in Cassazione sulla motivazione: solo la manifesta illogicità della motivazione è sindacabile; la Corte ha ribadito che molte lagnanze sulla valutazione probatoria sono inammissibili o comunque fondate se non dimostrano un'illogicità manifesta.

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Principi di determinazione della pena e discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non accoglie censure che mirino a rimettere in discussione la congruità della pena fissata in base a tale discrezionalità.

  • codice penale, art. 59, comma 2

    Regola secondo cui una circostanza aggravante può essere imputata anche se l'agente ne era all'epoca ignorante per colpa; la Corte l'ha richiamata per giustificare l'applicazione delle aggravanti anche in assenza di prova formale che il CACA conoscesse ogni elemento aggravante.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Riferimento utilizzato per le regole di applicazione della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso ma ha comunque disposto la somma equa di C 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti o proporre una ricostruzione alternativa dei mezzi di prova: il sindacato è limitato alla verifica di nullità, violazioni di legge o manifesti vizi logici nella motivazione.
  • Le doglianze sulla motivazione devono dimostrare una 'manifesta illogicità' o contraddizione con atti del processo autonomamente decisivi; ipotesi alternative, se non desunte in modo convincente dagli atti, non bastano.
  • Le questioni attinenti alla congruità della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.) e sono in genere inammissibili in Cassazione se aggregate a doglianze generiche.
  • L'aggravante per 'quantitativo ingente' può essere applicata anche quando la conoscenza della quantità è desumibile dal contesto e dalle cautele osservate: non è sempre necessario un atto probatorio che provi la consapevolezza specifica dell'imputato.
  • L'art. 59, comma 2, c.p. consente l'applicazione di circostanze aggravanti anche qualora l'agente ne fosse ignorante per colpa: la mera assenza di prova di conoscenza non esclude automaticamente l'aggravante.
  • Le doglianze fondate esclusivamente sulla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione degli indizi sono, nella pratica della Cassazione, frequentemente inammissibili; per avere successo occorre mostrare che l'argomentazione del giudice è manifestamente illogica o contraddetta da elementi processuali decisivi.
  • Richieste formali processuali (es. riassegnazione del ricorso ad altra Sezione) devono rispettare le regole di assegnazione e non possono essere decise in assenza di presupposti tabellari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.