Cassazione Penale, Sentenza n. 18049/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il TUCI impugna esclusivamente il trattamento sanzionatorio relativo all'aumento per continuazione rispetto a una condanna precedente, ritenendolo eccessivo in relazione all'indicazione del quantitativo di stupefacente. Il CACA propone quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta carenza e illogicità del convincimento probatorio (sostenendo una ricostruzione alternativa: il denaro non destinato all'acquisto di cocaina ma a invii in Albania); 2) mancata prova della conoscenza dell'ingente quantità ai fini dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; 3) mancata prova della consapevolezza del numero di partecipanti (aggravante per piu' di tre persone); 4) motivazione apparente nel rigetto delle attenuanti generiche per mancata motivazione e per richiamo al solo comportamento non collaborativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Il ricorso del TUCI è stato ritenuto generico e inammissibile perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.). Il ricorso del CACA è stato ritenuto inammissibile e, in parte, manifestamente infondato: la denuncia ex art. 192 c.p.p. non poteva essere utilizzata in Cassazione per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il percorso argomentativo della Corte d'appello fosse logico e adeguato, che gli indizi fossero complessivamente apprezzabili e non meramente congetturali, e che fossero correttamente applicate le aggravanti (ingente quantità e numero dei concorrenti) anche alla luce della disciplina sull'imputazione della conoscenza. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di C 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Aggravante per 'quantitativo ingente' di stupefacente; la Corte ha ritenuto che, alla luce del contesto indiziario (consegna di somma ingente, cautele, ruolo di corriere), la conoscenza o l'imputazione della conoscenza della quantità possa essere dedotta e l'aggravante applicata.
codice di procedura penale, art. 192
Norma sul ragionamento probatorio su indizi; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'uso dell'art. 192 in Cassazione: non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione deducendo la sola violazione dell'art. 192 per ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti alle doglianze in Cassazione sulla motivazione: solo la manifesta illogicità della motivazione è sindacabile; la Corte ha ribadito che molte lagnanze sulla valutazione probatoria sono inammissibili o comunque fondate se non dimostrano un'illogicità manifesta.
codice penale, artt. 132 e 133
Principi di determinazione della pena e discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non accoglie censure che mirino a rimettere in discussione la congruità della pena fissata in base a tale discrezionalità.
codice penale, art. 59, comma 2
Regola secondo cui una circostanza aggravante può essere imputata anche se l'agente ne era all'epoca ignorante per colpa; la Corte l'ha richiamata per giustificare l'applicazione delle aggravanti anche in assenza di prova formale che il CACA conoscesse ogni elemento aggravante.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Riferimento utilizzato per le regole di applicazione della Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso ma ha comunque disposto la somma equa di C 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione dei fatti o proporre una ricostruzione alternativa dei mezzi di prova: il sindacato è limitato alla verifica di nullità, violazioni di legge o manifesti vizi logici nella motivazione.
- Le doglianze sulla motivazione devono dimostrare una 'manifesta illogicità' o contraddizione con atti del processo autonomamente decisivi; ipotesi alternative, se non desunte in modo convincente dagli atti, non bastano.
- Le questioni attinenti alla congruità della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.) e sono in genere inammissibili in Cassazione se aggregate a doglianze generiche.
- L'aggravante per 'quantitativo ingente' può essere applicata anche quando la conoscenza della quantità è desumibile dal contesto e dalle cautele osservate: non è sempre necessario un atto probatorio che provi la consapevolezza specifica dell'imputato.
- L'art. 59, comma 2, c.p. consente l'applicazione di circostanze aggravanti anche qualora l'agente ne fosse ignorante per colpa: la mera assenza di prova di conoscenza non esclude automaticamente l'aggravante.
- Le doglianze fondate esclusivamente sulla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione degli indizi sono, nella pratica della Cassazione, frequentemente inammissibili; per avere successo occorre mostrare che l'argomentazione del giudice è manifestamente illogica o contraddetta da elementi processuali decisivi.
- Richieste formali processuali (es. riassegnazione del ricorso ad altra Sezione) devono rispettare le regole di assegnazione e non possono essere decise in assenza di presupposti tabellari.
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