Cassazione Penale, Sentenza n. 18053/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in abitazione (artt. 110 e 624-bis c.p.), sostenendo: 1) inesistenza dell'integrazione del reato a suo carico perché non presente sul luogo; 2) insufficienza e suggestività delle prove, in particolare del riconoscimento fotografico ritenuto irregolarmente formato (album con due foto dell'Hudorovich e una sola posa per gli altri soggetti); 3) eccessività della pena comminata rispetto ai fatti e al comportamento processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero sostanzialmente le stesse doglianze già prospettate e respinte in appello, senza un critico confronto con le ragioni della decisione impugnata. Anche sul merito delle censure relative al riconoscimento fotografico e alla valutazione delle prove la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse compiuto un adeguato esame del compendio probatorio (descrizione e identificazione della vittima, riscontro della targa e collegamento dell'autovettura all'imputato), e che la valutazione della pena fosse motivata sul riconoscimento della recidiva e sul danno cagionato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto integrato il concorso nei reati di furto per la condotta attribuita all'imputato in combinazione con altri soggetti, sulla base del compendio probatorio.
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione: la condotta contestata (introduzione in abitazione e impossessamento di orologi e gioielli) è stata ritenuta provata in relazione all'imputato, alla luce delle identificazioni e delle circostanze fattuali valorizzate dalla Corte territoriale.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Limiti di deducibilità in cassazione: la Corte ha richiamato che non sono deducibili doglianze che si limitano a criticare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, salvo che si configuri vizio di motivazione consistente nella sua assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Riferimento in materia di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni per l'esonero e ha applicato il pagamento richiesto.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già dedotte in appello: il ricorso deve confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, altrimenti è dichiarato inammissibile.
- Le censure che riguardano la valutazione della prova sono in generale non sindacabili in sede di legittimità salvo che emergano vizi della motivazione quali la sua assenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà su punti essenziali.
- Un riconoscimento fotografico contestato come 'suggestivo' non determinerà automaticamente l'annullamento della prova: il giudice valuta il contesto, la qualità della visione della vittima, la tempestività e la coerenza delle dichiarazioni e le eventuali concause probatorie (es. riscontro della targa, collegamenti oggettivi).
- Le decisioni del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena, alla valutazione della recidiva e all'applicazione di aggravanti o attenuanti sono difficilmente rimproverabili in cassazione, salvo vizi motivazionali rilevanti.
- In caso di rigetto del ricorso il giudice di legittimità può confermare l'obbligo di rifondere le spese processuali e imporre somme alla Cassa delle ammende, con limitate possibilità di esonero se non adeguatamente motivate.
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