Cassazione Penale, Sentenza n. 18048/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per la mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9‑bis, cod. della strada. Sostiene che tale istanza non richiede un limite temporale e, pur non essendo contenuta nell'atto di appello, risulterebbe funzionalmente collegata al punto impugnato relativo alla determinazione della pena; lamenta quindi che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto tardiva la richiesta formulata in una memoria depositata il 22 maggio 2020 (cinque giorni prima dell'udienza del 28/5/2020) e non nei termini di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sostituzione della pena ex art. 186 comma 9‑bis sia una sanzione sostitutiva che non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello se non nei casi tassativamente previsti (orientamento confermato dalle Sezioni Unite Punzo). Inoltre la richiesta di sostituzione non è stata presentata con l'atto di appello né come motivo aggiunto nei termini di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p. (15 giorni prima dell'udienza), essendo depositata soltanto cinque giorni prima, con conseguente tardività irrimediabile. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)
comma 7, comma 2‑sexies, comma 9‑bis
Il comma 9‑bis prevede una sanzione sostitutiva: il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; tale misura è alternativa ad altri regimi sostitutivi e non cumulabile con essi
art. 585 c.p.p.
Stabilisce il termine per il deposito dei motivi aggiunti (15 giorni prima dell'udienza): motivi depositati oltre tale termine sono tardivi e inammissibili salvo diverso rispetto delle regole processuali
art. 597 c.p.p.
Regola il principio devolutivo e le ipotesi tassative in cui il giudice d'appello può decidere d'ufficio; le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente e non consentono la generalizzata applicazione ex officio di benefici non espressamente elencati
Sezioni Unite - Sentenza n. 12872 del 19/01/2017 (Punzo)
Ha escluso la possibilità per il giudice d'appello di applicare d'ufficio sanzioni sostitutive non previste dall'art. 597 comma 5: il giudice di secondo grado non può concedere benefici sostitutivi non richiesti, salvo i casi tassativi
Sentenze di legittimità citate (es. Sez. 4, n. 8005/2013; Sez. 4, n. 27602/2014)
Confermano che i regimi sostitutivi delle pene sono autonomi e alternativi e non possono essere sommati per creare un trattamento ibrido
art. 616 c.p.p.
Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso sia inammissibile; il giudice valuta la misura anche tenuto conto della Corte costituzionale n.186/2000 e dell'assenza di colpa grave del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle somme alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9‑bis è una misura sostitutiva e non cumulabile con altri regimi sostitutivi; va richiesta tempestivamente e non può essere imposta d'ufficio dal giudice d'appello salvo casi tassativi
- Se si intende ottenere un beneficio sostitutivo in appello, la relativa istanza deve essere formulata nell'atto di appello o nei motivi aggiunti nei termini dell'art. 585 c.p.p. (deposito in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza); istanze tardive sono normalmente inammissibili
- Il principio devolutivo limita il potere del giudice d'appello: non è consentito ammettere ex officio richieste o concedere benefici non richiesti e non rientranti nelle eccezioni tassative previste dalla legge
- In presenza di più regimi sostitutivi previsti dalla legge, il giudice deve valutare la loro alternatività e non può creare un trattamento ibrido combinando sostituzioni successive
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per tardività dei motivi, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende; la misura è calibrata tenendo conto dell'assenza o meno di colpa grave
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