Cassazione Penale, Sentenza n. 18050/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Balboni impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso, della detenzione ai fini di cessione di circa 253 g di marijuana trovata nell'autovettura. Denunciava: (1) errore e contraddittorietà nella valutazione dell'elemento oggettivo del reato, poiché la natura e la capacità drogante della sostanza sarebbero state accertate solo con narcotest e peso, senza perizia per il principio attivo; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art.131-bis c.p., anche qui per carenza di accertamento sulla qualità della sostanza; (3) omissione di motivazione circa la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.73, comma 7, d.P.R. n.309/90, fondata su una presunta collaborazione e sulle dichiarazioni rese all'immediatezza dai detenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi erano, in larga parte, mera riproposizione di questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello. Quanto all'accertamento della natura della sostanza, la Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui non è sempre necessaria una perizia chimica: il narcotest, integrato da elementi concreti (forte odore di marijuana, dichiarazioni degli imputati di essere assuntori, modalità di occultamento e suddivisione in tre pacchi), è idoneo a provare la natura dello stupefacente. Sulla base del peso totale (253 g) e delle modalità di occultamento la Corte territoriale aveva correttamente escluso la detenzione per uso esclusivamente personale e negato l'applicabilità dell'art.131-bis c.p.. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato il contenuto preciso delle dichiarazioni rese né documentato quale concreto aiuto fosse stato fornito agli organi inquirenti, elemento necessario per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso ex art.73, comma 7. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Applicata per configurare la responsabilità in concorso tra gli occupanti del veicolo.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti a fini di cessione; la Corte ha ritenuto che peso e circostanze potevano comprovare l'idoneità alla cessione.
Richiamato come base normativa della perquisizione da cui sono emerse le sostanze; la perquisizione è stata ritenuta regolarmente eseguita.
Causa di non punibilità per quantità minime e uso personale: la Corte ha escluso la sua applicabilità ritenendo che la quantità e le modalità di occultamento indicassero destinazione alla cessione, dunque incompatibile con la causa di non punibilità.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90
Attenuante per collaborazione/ravvedimento operoso: la Corte ha osservato che per il suo riconoscimento è necessario che il contenuto delle dichiarazioni sia tale da offrire apporti concreti alle indagini; l'assenza di specificità e di documentazione ha reso inapplicabile l'attenuante.
Norma applicata per l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale citata.
decreto-legge 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale ai fini della dichiarazione di inammissibilità.
Sentenze di giurisprudenza richiamate (orientamenti di legittimità)
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui il narcotest, integrato da elementi di contesto, è sufficiente per accertare la natura delle sostanze quando non vi è contrasto probatorio.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di determinazione dell'onere a carico del ricorrente per il versamento alla Cassa delle Ammende; valutazione collegata all'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Un narcotest, se corroborato da altri elementi (odori, dichiarazioni degli imputati, modalità di occultamento, suddivisione in dosi), può essere ritenuto sufficiente per accertare la natura di una sostanza senza perizia chimica ufficiale.
- La consistenza ponderale e le modalità di confezionamento/occultamento possono far presumere la destinazione alla cessione e dunque escludere la detenzione per uso personale; quantità elevate e occultamenti multipli sono indici rilevanti di finalità di spaccio.
- Per ottenere la causa di non punibilità per uso personale (art.131-bis c.p.) o l'attenuante di cui all'art.73, comma 7 d.P.R. 309/90, non basta una generica affermazione: è necessario documentare e specificare il contenuto e l'efficacia della collaborazione o della limitatezza della quantità, mostrando in che modo ciò incide sulla qualificazione del fatto.
- I motivi di ricorso che ripropongono questioni già esaminate e adeguatamente motivate in sede di merito sono destinati ad essere dichiarati inammissibili; in Cassazione è richiesta specificità nell'indicare il vizio di motivazione.
- La mancata indicazione di fatti concreti o di elementi probatori a supporto di una richiesta di attenuante comporta il rigetto per difetto di specificità: il ricorrente deve precisare quali dichiarazioni sono state rese e come queste abbiano contribuito alle indagini.
- Il ricorso in Cassazione inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte può modulare la somma tenendo conto delle ragioni dell'inammissibilità e dell'eventuale buona fede del ricorrente.
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