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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44616/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma dell'appello che aveva confermato la condanna per omicidio stradale (art. 589‑bis c.p.). Le censure principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, con rilievi metodologici critici sulla consulenza tecnica (determinazione del punto d'impatto, caduta del motociclo, movimento del pedone, velocità, tempi di caduta, visibilità, segnaletica e mancato esame del motociclo); (2) mancato riconoscimento della cooperazione colposa della vittima (concussione/attenuante per comportamento della vittima), contestando l'attendibilità e la completezza delle testimonianze valorizzate; (3) violazione delle formalità nei prelievi ematici e omesso avviso della facoltà di farsi assistere, con conseguente contestazione della legittimità degli accertamenti ematici; (4) inattendibilità della prova scientifica per discordanza tra risultati (0,65 g/l vs 0,34 g/l), presunta violazione della catena di custodia e alterazione del campione; (5) vizio nella valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo ingiustificato il richiamo alla gravità della colpa, alla non episodicità e ai precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorrente ha in massima parte riproposto questioni di merito già esaminate e respinte in appello senza fornire una confutazione autonoma e sufficientemente specifica (violazione del principio di specificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.); in ogni caso i motivi risultano manifestamente infondati perché la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica, congrua e completa che ha valutato sia la consulenza tecnica sia le prove testimoniali e documentali; le doglianze sulla validità degli accertamenti ematici e sulla catena di custodia non erano decisive ai fini della causalità del sinistro e sono state ritenute irrilevanti rispetto ai profili di colpa ritenuti determinanti (velocità, mancata frenata, visibilità e comportamento del conducente). Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589‑bis c.p.

    Norma applicata per l'imputazione di omicidio stradale colposo; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della colpa nella guida (negligenza, imprudenza, imperizia) e la conseguente responsabilità dell'imputato.

  • art. 186 c.d.s. (e riferimenti a 186‑bis)

    Norme sullo stato di ebbrezza alla guida: la valutazione del tasso alcoolemico è stata acquisita agli atti; per i neopatentati (patente da meno di tre anni) il valore rilevante è più restrittivo (tolleranza zero), e ciò ha inciso nella valutazione complessiva del comportamento del conducente, benché la Corte abbia ritenuto l'apporto al sinistro non determinante rispetto agli altri profili di colpa.

  • art. 141 c.d.s.

    Norme relative alla disciplina degli attraversamenti pedonali e della segnaletica: richiamate nell'imputazione e valutate nella ricostruzione della dinamica (visibilità delle strisce, presenza/assenza di segnaletica verticale e fondo azzurro per evidenziare le strisce).

  • art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p.

    Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso (il ricorrente ha presentato i motivi nei limiti 'strettamente necessari' per la motivazione), ossia formalità procedurali proprie del rito.

  • art. 591 co.1 lett. c) c.p.p.

    Norma cui la Corte ha fatto riferimento per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi risultano aspecifici o semplicemente riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in grado d'appello.

  • art. 62‑bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in presenza di elementi (grave colpa, non episodicità, precedenti, assenza di collaborazione processuale) ritenuti decisivi dal giudice del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma menzionata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un nuovo esame del merito o una rivalutazione globale delle evidenze quando la sentenza del merito è sorretta da motivazione logica e coerente; il ricorso deve dimostrare errori di diritto o vizio motivazionale specifico.
  • I motivi che ripropongono argomentazioni già esaminate e rigettate in appello, senza una confutazione autonoma e dettagliata della motivazione del giudice del gravame, sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Le critiche alla consulenza tecnica devono evidenziare in modo circostanziato errori metodologici rilevanti e dimostrare che tali errori hanno inciso sulla valutazione probatoria; semplici dubbi o ricostruzioni alternative non bastano in sede di legittimità.
  • Problemi formali sugli accertamenti (assenza di catena di custodia, difetti nei prelievi) richiedono di essere collegati, con argomentazione puntuale, alla eventuale inutilizzabilità della prova o alla loro rilevanza causale; altrimenti possono risultare irrilevanti ai fini della responsabilità penale quando la dinamica del fatto resti provata su altri elementi.
  • Per riconoscere una cooperazione colposa della vittima occorre prova chiara del comportamento della stessa che abbia concorso efficacemente alla causazione dell'evento; la semplice contestazione del comportamento è insufficiente se i giudici di merito hanno riscontrato visibilità e prevedibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento convenzionale ad alcuni elementi ritenuti decisivi (gravità della colpa, recidiva, precedente non episodico, mancata collaborazione): non è necessario esaurire ogni elemento favorevole in motivazione, purché quelli ritenuti decisivi siano indicati.
  • Nel processo per incidenti stradali, la valutazione complessiva della dinamica (velocità, frenata, segni sulla sede stradale, testimonianze, condizioni di illuminazione e vestiario delle persone coinvolte) è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile dalla Cassazione se esposta con logica e coerenza.

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