Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza del GUP, aveva rideterminato la pena inflitta a Musco Pio a anni 11 mesi 4 e giorni 20 di reclusione per il reato di associazione finalizzata all'illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e per quindici reati fine. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) mancata o incompleta indicazione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza (vizio formale); (2) errata ricostruzione e applicazione della normativa penale relativa alla possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave ex art. 74, comma 6, DPR 309/1990 (ossia contestazione della esclusione della fattispecie associativa minore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe non comporta nullità quando i fatti e le circostanze sono enunciati nel corpo della sentenza e il vizio non abbia arrecato concreto pregiudizio, atteso che l'art. 546, comma 3, c.p.p. sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la fattispecie minore di cui all'art. 74, comma 6, rilevando che l'attività del sodalizio non era limitata a fatti di lieve entità (sostanze come cocaina, eroina, crack; consistenti quantitativi e numero elevato di affari; non compatibilità con i requisiti della associazione minore). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe non determina di per sé nullità; la nullità è prevista per la mancanza o incompletezza del dispositivo. Occorre inoltre il concreto pregiudizio per l'imputato.
La fattispecie associativa 'minore' di cui al comma 6 è configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, con modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità. Se i reati fine coinvolgono cocaina, eroina, crack, quantità non modeste e numerosi affari, non ricorrono le condizioni per la fattispecie minore.
Riferimento alla fattispecie di spaccio di minore gravità (comma 5) come parametro per valutare la possibile configurazione dell'associazione minore ex art. 74, comma 6; la Corte richiede che tutte le condotte si inquadrino in tale previsione per riconoscere la fattispecie meno grave.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Massime di principio
- La mancanza dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non costituisce automaticamente motivo di nullità: è necessario dimostrare la mancanza del dispositivo o il concreto pregiudizio subito dall'imputato.
- Per ottenere la riqualificazione in 'associazione minore' ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990, bisogna dimostrare che l'associazione era volta esclusivamente a reati di lieve entità, con elementi fattuali (quantitativi, tipologia di sostanze, organizzazione, strategie di approvvigionamento) coerenti con tale configurazione.
- Le valutazioni critiche della Corte d'appello sui fatti e sulle prove (quantità di droga, numero di affari, tipologia delle sostanze, capacità organizzativa del gruppo) trovano ampia rilevanza e sono difficili da rimuovere in Cassazione se motivate e coerenti con il materiale probatorio.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte territoriale e indicare errori di diritto o vizi logici ben circostanziati; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile come manifestamente infondato.
- In caso di ricorso inammissibile la parte è normalmente condannata alle spese e può essere liquidata una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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