Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma dell'appello che lo ha ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso il 30/03/2014: contesta (1) la prescrizione del reato, sostenendo che il termine estintivo sarebbe maturato il 30/09/2021; (2) la motivazione della sentenza di merito, ritenuta insufficiente e contraddittoria, con particolare riguardo alla valutazione dell'esigibilità di una diversa condotta di guida rispetto a quella tenuta dall'imputato. In fatto è contestato l'accertamento che l'imputato, durante una svolta a sinistra in centro abitato, non abbia dato la precedenza a una motocicletta proveniente dalla direzione opposta (violazione dell'art. 145 comma 2 d.lgs. 285/1992), con l'esito mortale per il conducente della moto il quale tuttavia procedeva a velocità e in condizioni alterate per alcool e stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prescrizione per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale è raddoppiata per effetto del d.l. 23/05/2008, n.92 (conv. in L. 14/07/2008, n.125), per cui il termine estintivo maturerà non prima del 30/03/2029 (fatto del 30/03/2014 + 15 anni). Il secondo motivo è stato considerato generico e non specifico, privo del necessario confronto argomentato con la decisione impugnata, e quindi manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 145, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
prescrive di dare negli incroci la precedenza a chi proviene da destra
La violazione dell'obbligo di dare precedenza agli incroci può integrare la responsabilità per omicidio colposo quando la manovra causa l'investimento mortale.
art. 157 cod. pen. (comma 6)
prescrizione raddoppiata per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale
Per i delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale il termine prescrizionale è raddoppiato; la prescrizione si calcola dall'evento dannoso (nel caso: 30/03/2014 + 15 anni = 30/03/2029).
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 125
intervenuta modifica del regime prescrizionale per reati stradali colposi
Ha determinato l'aumento del termine prescrizionale (raddoppio) per gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme della circolazione.
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di omicidio colposo contestato al ricorrente.
art. 533 cod. proc. pen.
norma citata nel ricorso in relazione alla motivazione
Richiamata a tutela della correttezza e completezza della motivazione della sentenza di merito; la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non avesse un necessario e specifico confronto critico con la motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
riguarda l'eventuale esenzione dalla condanna alle spese in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La Corte ha valutato che non sussistesse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; pertanto è stata applicata la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
richiamata in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Usata per confermare i criteri applicabili alla valutazione dell'eventuale responsabilità del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per i reati di omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale occorre tenere conto del raddoppio del termine prescrizionale introdotto nel 2008: calcolare la prescrizione dall'evento e verificare se il termine effettivamente sia maturato prima di proporre il ricorso.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi esplicitamente con la motivazione della decisione impugnata: argomentazioni generiche o vaghe sono dichiarate manifestamente infondate e rendono il ricorso inammissibile.
- La violazione delle norme sulla precedenza agli incroci (es. art. 145 d.lgs. 285/1992) costituisce un elemento fondamentale di responsabilità quando la condotta causale dell'automobilista provoca l'investimento, anche se la vittima ha contribuito con condotte imprudenti; la responsabilità della vittima può concorrere solo come attenuante, salvo che la sua condotta sia esclusiva causa dell'evento.
- Se si contesta la motivazione in ordine all'esigibilità di una diversa condotta cautelativa, è necessario indicare chiaramente quale comportamento alternativo si ritiene esigibile e dimostrare perché gli elementi istruttori non consentano la statuizione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- La mancata specifità del motivo di ricorso rispetto alla decisione impugnata comporta il mancato assolvimento della funzione tipica della cassazione (controllo della correttezza del ragionamento giuridico), con alta probabilità di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quando non sussista una giustificazione che configuri assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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