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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44611/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza di appello (che confermava l'assoluzione dal reato di lesioni colpose) per i soli effetti civili con due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove, censurando l'errata preferenza attribuita alla deposizione del testimone Ferrara rispetto a quelle della persona offesa, di Goncalves e di Alfano; 2) violazione degli artt. 507 e 125, comma 3, c.p.p. per avere il giudice ammesso d'ufficio il teste Ferrara senza motivare l'assoluta necessità dell'assunzione della prova (nullità dell'ordinanza ammissiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: la novità normativa introdotta dall'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. non si applica al caso per ragioni temporali; il primo motivo è inammissibile perché la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata come vizio determinante di nullità utilizzabile in cassazione e, inoltre, contro le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso non può fondarsi sul mero vizio di motivazione (limiti di cui all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.); il secondo motivo è infondato in diritto poiché la giurisprudenza di legittimità ammette che l'ordinanza che dispone l'assunzione della prova ai sensi dell'art. 507, c.p.p., anche se carente di motivazione sull'assoluta necessità, non comporti l'inutilizzabilità o l'invalidità della prova. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che l'eventuale inosservanza delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 non è di per sé sanzionata con nullità o inutilizzabilità e quindi non costituisce generalmente motivo idoneo per la cassazione, salvo che il vizio si traduca in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione desumibile dal provvedimento impugnato.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    L'art. 507 legittima il giudice a disporre d'ufficio l'assunzione di prove; la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte ritiene che l'assenza di una motivazione specifica sull'"assoluta necessità" non comporti di per sé inutilizzabilità o invalidità dell'atto di ammissione della prova.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina dei testimoni: la censura mirava a far valere la violazione delle regole sull'assunzione testimoniale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente o comunque coperta dai principi di giurisprudenza consolidata.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nei giudizio civile

    La Corte ha ritenuto tale norma non applicabile al caso concreto per ragioni temporali (costituzione della parte civile anteriore alla data di efficacia della norma), escludendo quindi l'applicazione della procedura speciale prevista dall'art. 573 per i ricorsi proposti per i soli interessi civili.

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)

    Questo limite impedisce l'impugnazione in cassazione basata sul mero vizio della motivazione per sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace, restringendo l'oggetto del sindacato di legittimità.

  • Sezioni Unite, sentenza 25 maggio 2023

    L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione

    La Corte di cassazione ha utilizzato il principio delle Sezioni Unite per stabilire che la novella normativa non opera retroattivamente rispetto alla costituzione di parte civile anteriore alla data indicata; ciò ha determinato l'inapplicabilità dell'art. 573 nel caso di specie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per valutare l'eventuale 'assenza di colpa' nella determinazione dell'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistesse una causa di esclusione della responsabilità della parte ricorrente, imponendo quindi condanna alle spese e sanzione pecuniaria.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Riferito per giustificare l'adozione della motivazione semplificata da parte della Corte, ove ricorrevano le condizioni previste dal decreto stesso.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione proposti per i soli interessi civili — quando la costituzione di parte civile è anteriore alla data di efficacia dell'art. 573, co. 1-bis — continua ad applicarsi la disciplina tradizionale: non sempre il giudice di legittimità rimette automaticamente la decisione al giudice civile.
  • Il sindacato in Cassazione sulla valutazione della prova è limitato: la mera contestazione della valutazione della credibilità dei testimoni (art. 192 c.p.p.) non costituisce di per sé motivo idoneo se non si dimostra una manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione desumibile dal provvedimento impugnato.
  • Contro le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace non è ammesso il ricorso basato unicamente sul vizio di motivazione (art. 606, co. 2-bis): occorre in sede di impugnazione indicare motivi che rientrino nelle lettera a), b) o c) del comma 1, ovvero vizi di legge o questioni di diritto specifiche.
  • L'ammissione d'ufficio di prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è tollerata anche se la motivazione non esplicita l'assoluta necessità dell'acquisizione: la giurisprudenza di legittimità non considera automaticamente invalida o inutilizzabile la prova per tale carenza motivazionale.
  • In sede di impugnazione civilistica scaturente dal processo penale è più efficace dimostrare vizi formali o violazioni di norme che comportino nullità o inutilizzabilità degli atti, piuttosto che limitarsi a contestare apprezzamenti di merito sulle prove.
  • Le conseguenze della inammissibilità del ricorso possono comprendere la condanna al pagamento delle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: valutare quindi il rischio processuale prima di proporre ricorso in cassazione.

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