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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44612/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/02/2022. Pujia deduce carenza di motivazione e violazione dell'art.546 c.p.p. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.). Di Carlo propone più censure: omissione di motivazione e nullità per mancata riqualificazione di condotte come elusione anziché evasione (fatturazione per operazioni inesistenti); mancata rilevazione della prescrizione per reati 'satellite' connessi ai reati già dichiarati prescritti dalla Cassazione (violazione art.624 c.p.p.); vizio di motivazione sul calcolo e la determinazione della confisca per equivalente e sua illegittima applicazione ratione temporis alla luce dell'art.578-bis c.p.p. e della pronuncia delle Sezioni Unite del 29/09/2022; omissione di pronuncia su motivi dichiarati assorbiti in sede di annullamento, con riferimento anche alla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: (i) la censura di Pujia sulle attenuanti generiche è inammissibile perché non dedotta nel ricorso per cassazione in modo efficace e, comunque, la motivazione sulla determinazione della pena è adeguata (pena prossima al minimo edittale, con obbligo di motivazione attenuato); (ii) le doglianze di Di Carlo sulla riqualificazione della fattispecie e su questioni già affrontate dalla sentenza di annullamento sono inammissibili per il principio del giudicato progressivo e per il vincolo del giudice di rinvio; (iii) le censure relative all'omessa declaratoria di prescrizione dei reati residui sono infondate in ragione del principio secondo cui l'annullamento parziale che non investe l'accertamento della responsabilità determina la formazione di giudicato progressivo e impedisce al giudice di rinvio di rilevare cause sopravvenute di estinzione; (iv) le doglianze sulla confisca per equivalente sono respinte: la Corte territoriale non ha applicato retroattivamente l'art.578-bis c.p.p. perché il profitto confiscabile è stato calcolato su reati la cui responsabilità era definitivamente accertata anteriormente all'entrata in vigore della norma, e la Corte ha adeguatamente richiamato gli atti e i criteri di calcolo adottati nei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art.546 cod. proc. pen.

    richiesto ai giudici di motivare le decisioni; la Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo di motivazione sulla determinazione della pena, specie quando la pena è prossima al minimo edittale

  • art.62-bis cod. pen.

    norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche; la corte ha ritenuto che la questione non fosse dedotta correttamente in cassazione e, in ogni caso, che non fosse fondata per i profili già esaminati

  • art.624 cod. proc. pen.

    disciplinante il giudicato e gli effetti dell'annullamento con rinvio; la Corte ha applicato il principio del giudicato progressivo per escludere nuova rilevazione di cause sopravvenute di estinzione

  • d.lgs. n.74/2000, art.12-bis

    "Nel caso di condanna ... è sempre ordinata la confisca ... ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni ... per un valore corrispondente"

    norma che prevede la confisca per equivalente per reati tributari, e dalla quale è stata tratta la disciplina della misura oggetto di contestazione

  • art.578-bis cod. proc. pen.

    introdotto successivamente, disciplina la possibilità di decidere sulla confisca anche quando il reato è estinto per prescrizione; le Sezioni Unite hanno attribuito alla norma natura costitutiva in parte, escludendo la sua applicazione retroattiva ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore

  • L. 24/12/2007 n.244, art.1, comma 143

    "Nei casi di cui agli articoli ... del d.lgs. n.74/2000, si osservano ... le disposizioni di cui all'art.322-ter del codice penale"

    richiama la possibilità di applicare criteri di confisca in materia tributaria e costituisce base normativa per la confisca per equivalente

  • art.322-ter cod. pen.

    riferimento normativo collegato alla misura ablativa; citato nel quadro normativo che legittima la confisca per equivalente in materia tributaria

  • art.133 cod. pen.

    criteri di determinazione della pena; la Corte ha richiamato che l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti è sufficiente per adempiere all'obbligo motivazionale sulla misura della pena

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale con rinvio dalla Cassazione, il giudice del rinvio è vincolato al principio del giudicato progressivo: non può riaprire questioni di fatto o diritto che la Cassazione ha ritenuto risolte o che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione annullata
  • La sopravvenuta prescrizione non può essere rilevata dal giudice di rinvio per i capi già divenuti definitivi; la rilevazione di cause sopravvenute di estinzione è preclusa quando la responsabilità è ormai definitiva per quel capo
  • Le censure che non sono state dedotte o non sono state oggetto del ricorso per cassazione risultano, di regola, inammissibili in sede di rinvio: occorre che il motivo sia stato dedotto e vagliato dalla Corte di legittimità per poter essere nuovamente riesaminato
  • La confisca per equivalente prevista dall'art.12-bis d.lgs. 74/2000 e richiamata da successive disposizioni può avere natura mista; secondo le Sezioni Unite l'art.578-bis c.p.p. ha carattere costitutivo e non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore
  • Quando la pena definitiva risultante dal giudizio di rinvio è prossima al minimo edittale, l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti rilevanti e il richiamo ai criteri dell'art.133 c.p.
  • Sulle questioni tecniche come il calcolo del profitto confiscabile, il giudice di merito può rinviare a elementi, atti e perizie già presenti nel fascicolo purché siano accessibili alla difesa e la motivazione colleghi chiaramente il criterio usato al valore oggetto di ablazione

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