Cassazione Penale, Sentenza n. 44614/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 17/02/2023 che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 116 co. 15 Cod. Strada (conduzione di veicolo senza mai aver conseguito la patente) contestando la recidiva nel biennio per una primigenia sanzione amministrativa del 23/11/2018. Il ricorrente deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in quanto nel fascicolo non sarebbe presente il verbale amministrativo attestante la sanzione del 23/11/2018, sicché non sarebbe provato il presupposto della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la testimonianza dell'agente che, pur non avendo il verbale cartaceo, ha riferito di avere accertato la precedente sanzione mediante consultazione della banca dati CED comune alle forze di polizia sia idonea a provare la primigenia sanzione. La Corte ha richiamato il precedente (Sez. 4, n. 30238 del 13/7/2021, "Basile") secondo cui la testimonianza dell'ufficiale o agente che riferisca accertamenti compiuti su banche dati costituisce piena prova. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; resta impregiudicata la precedente condanna di primo grado all'ammenda di euro 2.000 per il reato di cui all'art. 116 co. 15.
Norme richiamate
art. 116 co. 15 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992)
Il reato è integrato quando la guida avviene senza aver mai conseguito la patente; la recidiva biennale può aggravare la sanzione e il presupposto della recidiva (precedente sanzione amministrativa) può essere provato anche tramite accertamenti risultanti dalle banche dati delle forze di polizia, se attestati da agente testimone
Sez. 4, n. 30238 del 13/7/2021 (Basile)
Giurisprudenza della Cassazione che stabilisce che la testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria circa accertamenti compiuti su banche dati (es. anagrafe tributaria o altre) costituisce piena prova dei fatti accertati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'addebito delle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la stesura del motivo di ricorso in Cassazione ai contenuti strettamente necessari per la motivazione; il ricorrente ha prospettato motivi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione di merito
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
Predisposizioni procedurali richiamate in udienza per lo svolgimento con conclusioni scritte e senza discussione orale; contesto procedurale rilevante per il rito davanti alla Corte
Massime di principio
- La prova della pregressa sanzione amministrativa necessaria a configurare la recidiva può essere fornita anche mediante la testimonianza dell'agente che attesta di aver riscontrato l'iscrizione nella banca dati in uso alle forze di polizia (CED), anche in assenza del verbale cartaceo.
- Se si contesta la recidiva basata su presunti dati di banca dati, il difensore deve proporre elementi specifici volti a mettere in dubbio l'esistenza o l'attendibilità della registrazione (ad es. richiesta di estratto ufficiale, conteggio temporale, verifiche tecniche), altrimenti la testimonianza dell'operatore sarà considerata sufficiente.
- In Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: il motivo deve segnalare mancanza o manifesta illogicità della motivazione; argomentazioni meramente probatorie malamente supportate rischiano di rendere il ricorso inammissibile.
- La disponibilità formale del documento amministrativo non è sempre imprescindibile se esistono attestazioni attendibili e specifiche su consultazioni ufficiali di banche dati; tuttavia acquisire l'estratto ufficiale rimane la via più solida per difendersi.
- Chi propone ricorso inammissibile si espone a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile valutare preventivamente la fondatezza del motivo e raccogliere prove concrete prima di impugnare.
- La giurisprudenza consolidata ammette la prova dichiarativa degli operatori delle forze dell'ordine in relazione ad accertamenti su banche dati, ma rilevanza e peso probatorio possono dipendere dalla specificità e chiarezza della testimonianza resa in udienza.
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