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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44607/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990 (detenzione di stupefacenti). La ricorrente deduce: 1) che la sostanza sequestrata era destinata all'uso personale (contestando la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio); 2) erronea applicazione dell'art. 73 comma 5 DPR n.309/1990; 3) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva e, correlatamente, eccessività della pena; 4) richiesta di esclusione della recidiva e riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la motivazione dei giudici di merito è coerente: la quantità di sostanza (idonea a ricavare 916 dosi), il confezionamento in molteplici involucri, la presenza di due bilancini di precisione, di un cutter e di denaro ritenuto non compatibile con le condizioni economiche dell'imputata consentono, in una valutazione di insieme, di inferire la destinazione alla cessione a terzi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la destinazione all'uso personale non è causa di non punibilità e che l'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa, pur ammettendo che sia possibile desumere la destinazione anche da elementi indiziari. Ha inoltre ritenuto legittimo attribuire valore preponderante al dato ponderale e ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla recidiva e sulla proporzione della pena (pena confermata nei limiti dei minimi edittali). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma che punisce la detenzione illecita di stupefacenti; nel caso concreto è stata applicata per configurare la detenzione ai fini di spaccio sulla base di elementi obiettivi (quantità, confezionamento, strumenti di pesatura, denaro).

  • DPR n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Richiamata nel motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla sua applicazione, confermando la valutazione complessiva degli elementi indiziari operata dai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione contraddittoria, manifestamente illogica o apparente). La Corte ha respinto le censure ritenendo la motivazione dei giudici di merito adeguata e non irragionevole.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • Codice penale, art. 69

    Norma sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte ricorda che la comparazione è esercizio discrezionale del giudice di merito, che deve però motivare in misura sufficiente le ragioni della scelta; tale discrezionalità è stata ritenuta correttamente esercitata dai giudici nel caso concreto.

  • Giurisprudenza e pronunce citate (es.: SS.UU. n. 51063/2018; Corte Cost. n.141/2023)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per precisare che, pur dovendo operare una valutazione globale, uno degli elementi (es. il peso) può assumere valore preponderante; la sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023 incide sulla disciplina della prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva, ma non elimina la necessità della motivazione discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La mera affermazione di detenzione per uso personale non è, di per sé, causa di non punibilità: l'onere di provare la destinazione alla cessione grava sulla pubblica accusa, ma la destinazione d'uso personale può essere comunque dedotta da elementi concreti e indiziari.
  • La quantità della sostanza, il confezionamento in dosi/involucri, la presenza di bilancini di precisione, strumenti per il taglio/confezionamento e somme di denaro sono indici forti e spesso decisivi della destinazione allo spaccio.
  • Nella valutazione complessiva del caso concreto, un elemento di fatto (ad es. il dato ponderale) può assumere valore preponderante se adeguatamente motivato dal giudice.
  • Il giudice di merito dispone di un ampio potere discrezionale nel comparare attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.); dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.141/2023 la prevalenza delle attenuanti non è proibita automaticamente, ma il giudice deve comunque motivare la sua scelta in modo adeguato.
  • La Corte di legittimità richiede motivazioni non meramente formali ma coerenti e logiche: non è necessaria l'analitica confutazione di ogni singolo elemento difensivo, purché emerga chiaramente il criterio di valutazione adottato e gli elementi ritenuti decisivi.

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