Cassazione Civile, Ordinanza n. 33351/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un agente della riscossione aveva iscritto ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 sulla nuda proprietà di un immobile del contribuente, per un importo complessivo superiore a 200.000 euro, a fronte di crediti derivanti da dodici cartelle di pagamento e da un avviso di accertamento. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, la nullità o inesistenza della notifica di alcune cartelle perché eseguita dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti e la sua iscrizione all’AIRE; l’intervenuto giudicato esterno su due cartelle già annullate con precedenti sentenze della CTR passate in giudicato; la conseguente decadenza della riscossione; l’illegittimità dell’ipoteca per difetto del valido titolo; il mancato rispetto della soglia minima di euro 20.000; oltre a spese e lite temeraria. In cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza della CTR che aveva ritenuto regolarmente notificate tutte le cartelle e validamente iscritta l’ipoteca, deducendo principalmente omessa pronuncia e violazione del giudicato esterno, nonché nullità delle notifiche eseguite con modalità da irreperibile anziché con notifica all’estero secondo la disciplina applicabile ai residenti fuori Italia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto che la CTR non avesse considerato il giudicato esterno formatosi su due cartelle già annullate e che, comunque, avesse erroneamente reputato regolari le notifiche di alcune cartelle effettuate come se il contribuente fosse irreperibile in Italia, nonostante risultasse residente all’estero e iscritto all’AIRE. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese di legittimità. I motivi relativi a decadenza, soglia minima dell’ipoteca, spese e lite temeraria sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
L’iscrizione ipotecaria non è atto dell’espropriazione forzata, ma misura alternativa all’esecuzione; la sua legittimità presuppone un credito ancora esistente e correttamente portato a base dell’atto.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L’intimazione ad adempiere non è necessaria per l’iscrizione ipotecaria, perché è prescritta solo quando l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Per impugnare l’ipoteca deducendo vizi di atti presupposti autonomamente impugnabili, è necessario che tali atti non siano stati notificati; in tal caso l’onere di provare la notifica grava sull’agente della riscossione.
Il giudicato esterno su sentenze definitive tra le stesse parti deve essere considerato dal giudice e, se dedotto, non può essere ignorato.
La cosa giudicata copre il dedotto e il deducibile nei limiti del decisum definitivo e impedisce di rimettere in discussione l’annullamento di cartelle già definitivamente caducate.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono utilizzabili per denunciare sia l’omessa pronuncia su un’eccezione di giudicato sia la violazione delle norme sostanziali e processuali sulla notifica e sull’efficacia del giudicato.
artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973
Le norme sulla notificazione ai residenti all’estero devono essere lette alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 e della disciplina successiva: la notifica va fatta all’indirizzo estero risultante dall’AIRE, e solo in caso di esito negativo si applicano le modalità per irreperibilità.
Per i contribuenti residenti all’estero la notificazione deve avvenire secondo le regole ordinarie previste per il destinatario all’estero; il ricorso alle forme dell’irreperibilità è consentito solo in via residuale, dopo esito negativo della notifica all’indirizzo estero conosciuto.
La questione della decadenza dalla riscossione rimane da riesaminare dal giudice di rinvio se viene meno il presupposto delle cartelle poste a base dell’ipoteca.
art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973
La soglia minima per l’iscrizione ipotecaria richiede di considerare l’ammontare complessivo dei crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari; la questione è rimessa al giudice di rinvio.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Le statuizioni sulle spese dipendono dall’esito complessivo del giudizio e risultano assorbite dalla cassazione con rinvio.
La domanda di responsabilità aggravata per lite temeraria resta assorbita e dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio in relazione all’esito finale della lite.
Se viene meno solo parte del credito posto a base dell’ipoteca, il giudice non deve annullare integralmente la garanzia ma disporne la riduzione in proporzione al minor credito residuo.
L’attestazione di passaggio in giudicato può essere utilizzata per provare la definitività delle precedenti sentenze che avevano annullato alcune cartelle.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente l’applicazione analogica delle disposizioni processuali civili richiamate per la prova del giudicato nel processo tributario.
Massime di principio
- Quando un atto esecutivo o cautelare tributario è fondato su più cartelle o ruoli, l’agente della riscossione deve dimostrare la regolare notificazione di ciascun atto presupposto con la documentazione tipica della notifica; non sono sufficienti mere risultanze interne o documenti equipollenti.
- Se una o più cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria risultano già annullate con sentenze definitive tra le stesse parti, il giudice deve tenere conto del giudicato esterno e non può considerare integro il credito originario come se tali decisioni non esistessero.
- L’annullamento di alcune sole cartelle non comporta automaticamente la caducazione totale dell’ipoteca: il giudice deve verificare il credito residuo e, se ancora esistente, disporre la riduzione della garanzia in proporzione al minor importo rimasto a ruolo.
- Per i contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita all’indirizzo estero risultante dai registri o comunque secondo la disciplina speciale applicabile; l’utilizzo delle forme dell’irreperibilità è legittimo solo dopo l’esito negativo della notifica all’indirizzo estero conosciuto.
- Nel giudizio tributario, l’impugnazione dell’ipoteca può investire anche i vizi degli atti presupposti non notificati, e la prova della corretta notifica di tali atti grava sull’Amministrazione o sull’agente della riscossione.
- Quando i motivi di ricorso incidono sul fondamento stesso dell’atto impugnato, le questioni accessorie su spese e lite temeraria restano assorbite e vanno riesaminate dal giudice del rinvio alla luce dell’esito finale della controversia.
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