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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03333/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto a un'istanza di rimborso presentata per gli anni 2010/2012 da una società. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società, confermando il primo grado. In cassazione la società deduceva: (1) motivazione carente e/o insufficiente della sentenza impugnata, in relazione all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e all'art. 132 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 17, 18 e 19 d.lgs. 442/1997 e dell'art. 11 d.lgs. 446/1997, per avere la CTR ritenuto sussistente il primo requisito di esclusione del beneficio fiscale; (3) violazione dell'art. 11 d.lgs. 446/1997 e degli artt. 14, 15 e 16 d.lgs. 442/1997, per avere la CTR esaminato la causa di esclusione del beneficio verificando l'esistenza di una "concessione" e non secondo la corretta interpretazione delle norme invocate. La Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio, in via preliminare e assorbente, che il ricorso era improcedibile per mancato deposito della copia autentica integrale della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c.; la sola allegazione di una copia della sentenza di appello e la trascrizione nel ricorso di uno stralcio del decisum non bastavano. È stato inoltre escluso che la mancanza fosse sanata dalla produzione della sentenza da parte della controricorrente o dall'acquisizione del fascicolo d'ufficio, non essendo stata depositata l'integrale copia autentica della decisione nei modi richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di deposito, entro il termine di legge, della copia autentica integrale della sentenza impugnata, requisito necessario per la procedibilità del ricorso per cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000,00, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato dai motivi di ricorso per denunciare nullità della sentenza per motivazione carente o apparente; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è improcedibile

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato per denunciare violazione di legge nei motivi secondo e terzo; resta assorbito dall'improcedibilità

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    è indicato come parametro della censura di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    è indicato come parametro della censura di motivazione della sentenza

  • art. 17 d.lgs. 442/1997

    invocato quale norma asseritamente violata nella ricostruzione del requisito di esclusione del beneficio fiscale

  • art. 18 d.lgs. 442/1997

    invocato quale norma asseritamente violata nella ricostruzione del requisito di esclusione del beneficio fiscale

  • art. 19 d.lgs. 442/1997

    invocato quale norma asseritamente violata nella ricostruzione del requisito di esclusione del beneficio fiscale

  • art. 11 d.lgs. 446/1997

    richiamato nei motivi di ricorso come norma interpretata erroneamente dalla CTR

  • artt. 14, 15 e 16 d.lgs. 442/1997

    richiamati nel terzo motivo per censurare l'interpretazione della CTR sulla nozione di concessione

  • art. 369, co. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della copia autentica integrale della sentenza impugnata entro il termine di legge determina improcedibilità del ricorso; la mera trascrizione di parti del decisum non basta

  • art. 366, co. 1, c.p.c.

    richiamato per ribadire i rigorosi requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e l'esatta individuazione delle rationes decidendi

  • art. 369, co. 1, c.p.c.

    è menzionato in relazione al possibile difetto di produzione degli atti richiesti e alla sanatoria tramite acquisizione del fascicolo d'ufficio

  • art. 369, comma 5, c.p.c.

    la mancanza del documento può considerarsi sanata se l'atto è comunque acquisito tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio, ma nel caso concreto ciò non è avvenuto

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato per individuare l'ipotesi in cui il documento sia comunque nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass. S.U. 14110/2006

    richiamata per affermare che la procedibilità del ricorso per cassazione richiede il deposito della copia autentica della sentenza impugnata contenente tutte le pagine necessarie a comprendere oggetto e ragioni della decisione

  • Cass. 37212/2022

    richiamata per escludere la sanatoria attraverso approssimative ricostruzioni della sentenza contenute nel ricorso

  • Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648

    richiamata per il principio secondo cui il difetto di produzione di un atto può essere sanato se l'atto è acquisito tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio

  • Cass. S.U. n. 21349/22

    richiamata per affermare che la trasmissione dell'atto può supplire alla negligenza della parte ricorrente se il documento è comunque nella disponibilità del giudice

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la procedibilità presuppone il deposito, nel termine perentorio, della copia autentica integrale della sentenza impugnata; non è sufficiente la produzione di una copia incompleta o la mera trascrizione nel ricorso di stralci del decisum.
  • L'impugnazione in cassazione è a critica vincolata: il ricorrente deve consentire l'esatta individuazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata, senza che il giudice di legittimità possa supplire con ricostruzioni approssimative o parziali.
  • La mancanza del documento richiesto dall'art. 369 c.p.c. può essere sanata solo se il documento risulta comunque acquisito al giudice attraverso gli strumenti previsti dalla legge, come la trasmissione del fascicolo d'ufficio o la produzione della controparte; in difetto, l'improcedibilità resta ferma.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per difetto di produzione della sentenza impugnata, restano assorbite le censure di merito formulate contro la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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