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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37450/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e poi con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la sua penale responsabilità per rapina aggravata e violazione della legge sulle armi, commesse il 15 marzo 2023. Il ricorso era fondato su un unico motivo: violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche con riguardo all'eventuale giudizio di comparazione con la recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando una motivazione di merito non affetta da evidenti illogicità e ribadendo che, nel motivare il diniego, il giudice non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La censura era formalmente proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica.

  • artt. 628, commi 2 e 3 n. 1, c.p.

    Norme incriminatrici richiamate per qualificare la rapina aggravata oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 71 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata nel titolo di reato contestato; dal testo emerge solo il suo concorso nella contestazione della rapina aggravata.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma richiamata per il reato di violazione della legge sulle armi contestato e confermato nei precedenti gradi di merito.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti o emergente dagli atti.
  • Una censura di legittimità contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se la motivazione di merito non presenta evidenti illogicità ed esprime una valutazione discrezionale adeguatamente giustificata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiOnere della prova

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