Cassazione Penale, Ordinanza n. 37288/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unica censura fosse manifestamente infondata o comunque volta a sollecitare una rivalutazione di merito già compiuta in modo adeguato dalla Corte di appello. Conseguentemente ha applicato le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza, per come riassunta nell'ordinanza, mirava a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di secondo grado in ordine alla non riconoscibilità dell'istituto, sostenendo implicitamente che la condotta e il quadro complessivo del fatto avrebbero consentito il beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali profili erano stati già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente con le emergenze processuali e immune da incongruenze logiche, valorizzando sia l'intensità del dolo sia la presenza di precedenti condotte illecite della stessa indole, apprezzate come indice di serialità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi, in modo non illogico, un'intensità del dolo e una serialità di condotte illecite della stessa indole tali da escludere la particolare tenuità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi elementi sintomatici di maggiore gravità, come l'intensità del dolo e la reiterazione di condotte della stessa indole, purché la motivazione sia coerente e priva di manifeste illogicità.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della censura alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., se la decisione impugnata ha già affrontato puntualmente il tema con argomentazione immune da vizi logici.
- La presenza di condotte pregresse omogenee, anche se non recentissime, può essere legittimamente apprezzata come indice di serialità illecita ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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