Cassazione Penale, Ordinanza n. 37280/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte offesa contro l'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva definito il reclamo avverso l'archiviazione. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona offesa aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia resa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., che aveva definito il reclamo contro il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP. Con il ricorso si denunciavano, in sostanza, vizi di legittimità del provvedimento impugnato riconducibili ai motivi di cui all'art. 606 c.p.p. La Corte rileva però che, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il reclamo ex art. 410-bis è previsto contro l'archiviazione del GIP, ma contro la decisione sul reclamo non è esperibile ricorso per cassazione, salvo l'ipotesi di abnormità dell'atto; nel caso concreto, invece, erano dedotti meri vizi di illegittimità ex art. 606 c.p.p., non l'abnormità.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
La norma, come modificata dalla l. n. 103 del 2017, consente il reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del GIP, ma non prevede il ricorso per cassazione contro la decisione resa sul reclamo, salvo il controllo sull'abnormità dell'atto.
art. 409 c.p.p.
Il comma 6 è stato abrogato dalla l. n. 103 del 2017 nel quadro della nuova disciplina degli esiti del procedimento di archiviazione.
art. 606 c.p.p.
I vizi previsti dalla norma non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p.; il ricorso è ammissibile solo per denunciare l'abnormità dell'atto.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza del tribunale che decide sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p. non è proponibile ricorso per cassazione per dedurre ordinari vizi di legittimità ex art. 606 c.p.p.; il mezzo è utilizzabile solo per censurare l'abnormità del provvedimento.
- Nel procedimento di archiviazione, la riforma del 2017 ha ridisegnato i rimedi della persona offesa, prevedendo il reclamo contro il provvedimento di archiviazione ma escludendo un ulteriore controllo di legittimità in cassazione sulla decisione resa sul reclamo, salvo casi eccezionali di abnormità.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non impugnabile con tale mezzo, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità e applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.
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