Cassazione Penale, Ordinanza n. 37287/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza impugnata, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. Le doglianze miravano a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia sotto il profilo della condotta materiale, deducendone l'asserita inidoneità, sia sotto il profilo soggettivo, negando il dolo. La Corte di cassazione rileva che tali censure si limitavano a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di primo e secondo grado con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze probatorie e prive di manifeste illogicità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo di reato contestato; le censure difensive miravano a escluderne la tipicità sotto il profilo della condotta e del dolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare vizi giuridici, manifeste illogicità o travisamenti rilevanti.
- La contestazione della tipicità del reato e del dolo non consente accesso al sindacato di legittimità se i giudici di merito hanno dato risposta adeguata, coerente e logicamente immune da incongruenze alle doglianze difensive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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