Cassazione Penale, Ordinanza n. 37283/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento impugnato è una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) pronunciata dal GIP di Catania. I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di più imputati: uno comune a Bellia Gaetano, D'Amico Santo Francesco, Rinaldi Antony Rosario e Speranza Ignazio Christian; uno nell'interesse di Marino Marco; uno nell'interesse di Puglisi Giuseppe. I primi ricorsi deducevano vizi di motivazione sulla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sul trattamento sanzionatorio. I ricorsi di Marino e Puglisi contestavano, solo in termini di apparente messa in discussione, la qualificazione giuridica delle condotte. La Corte rileva che tali censure non rientrano nei ristretti limiti di impugnabilità previsti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non prospettano una violazione di legge nei casi tassativamente ammessi e non denunciano una pena 'illegale' secondo i criteri di Sez. U, n. 33040/2015 (Jazouli).
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le doglianze svolte non sono proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La declaratoria viene adottata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è stata resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; non sono deducibili vizi di motivazione o censure che non rientrino in tali limiti.
art. 129 c.p.p.
La verifica dell'assenza di cause di proscioglimento è stata evocata nei ricorsi, ma la Corte osserva che tale doglianza, se articolata come vizio di motivazione, non è deducibile nei limiti propri del ricorso contro il patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi è stata dichiarata de plano.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'ambito di impugnazione del patteggiamento.
sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata come parametro per individuare la nozione di pena 'illegale' rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano preclusi i motivi che si risolvono in censure di motivazione.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, il vizio relativo alla mancata esclusione di cause di proscioglimento non è deducibile se formulato come critica motivazionale, salvo che si traduca in una violazione di legge nei limiti consentiti.
- La nozione di pena illegale, rilevante per superare i limiti di impugnabilità del patteggiamento, va intesa secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati dalla Corte, non già come semplice contestazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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